Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22408 del 22/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 22408 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 21269-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –

2014
2275

contro
FORTINO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA
P.ZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato
VICINANZA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VICINANZA RAFFAELE giusta

Data pubblicazione: 22/10/2014

delega a margine;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 82/2009 della

COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 02/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
MARINA

MELONI;

udito il

P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott.

e

Svolgimento del processo
A seguito di variazione di classamento di
un’unità immobiliare sita in Napoli, ex art. 3

Marco proponeva tempestivo ricorso davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Napoli
lamentando l’eccessivo valore attribuito
all’immobile e l’incongruità della rendita
catastale attribuita dall’Agenzia del
Territorio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
accoglieva il ricorso con sentenza confermata,
su appello dell’Ufficio, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania.
I giudici di appello ritenevano che l’Ufficio
non avesse motivato correttamente la variazione
di classamento né indicato i dati raccolti e gli
elementi posti a base dell’avviso.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Campania ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia del Territorio con un
motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
1

coma 58 legge 662/96, il proprietario Fortino

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente

legge per erronea e falsa applicazione degli
articoli 3 della legge 241/90 e 7 della legge
212/2000 in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3
cpc, in quanto il giudice di appello ha ritenuto
l’atto di variazione di classamento illegittimo
essendo l’accertamento dell’Ufficio fondato su
motivazioni generiche insoddisfacenti e non
circostanziate mentre, al contrario, secondo la
ricorrente Agenzia, l’Ufficio aveva esplicitato
nell’atto di variazione di classamento gli
elementi posti a base del raffronto e della
valutazione sintetico-comparativa così come
richiesto per unità abitative di categoria
ordinaria.

Il

ricorso

proposto

è

inammissibile

ed

infondato.Infatti i giudici di merito, dopo aver
respinto l’eccezione di carenza di motivazione
dell’atto impugnato ex art. 7 legge 27/7/2000
nr. 212 e ritenuto che l’obbligo di motivazione
doveva ritenersi osservato anche con la semplice
2

Agenzia del Territorio lamenta violazione di

consistenza,

di

indicazione

categoria e classe dell’immobile, hanno poi
ritenuto, motivando adeguatamente, che l’atto di
variazione

di

classamento

aveva

fatto

riferimento ad altre unità abitative,

città che invece non presentavano affatto
caratteristiche analoghe in quanto: “le
condizioni ambientali delle tre unità
immobiliari site in Via Riviera di Chiaia nr. 72
e nr. 144 -(alle quali l’Agenzia ha fatto
riferimento per la variazione in esame) – sono
ben diverse da quelle dell’immobile in
contestazione, come attestano le fotografie
acquisite agli atti e la comune conoscenza dei
luoghi”.
L’accertamento in fatto operato dal giudice di
appello non risulta censurato dall’Agenzia del
Territorio con la conseguenza che ogni altro
motivo, quand’anche meritevole di accoglimento,
dovrebbe comunque essere respinto in
considerazione dell’accertamento di fatto
coperto da giudicato sul quale si fonda la
sentenza impugnata.
In ogni caso, contrariamente a guanto ritenuto
dai giudici di merito, deve essere sicuramente
3

asseritamente similari, site in altra via della

censurata

la

ritenuta

sufficienza

della

motivazione dell’avviso di accertamento con la
semplice indicazione di consistenza, categoria e
classe dell’immobile in quanto, a tal riguardo,

fattispecie analoga che in tema di revisione del
classamento catastale di immobili urbani, la
motivazione non può, in conformità all’art. 3,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
limitarsi a contenere l’indicazione della
consistenza, della categoria

e

della classe

attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve
specificare, ai sensi dell’art. 7, comma l,
della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a pena di
nullità, a quale presupposto il non
aggiornamento del classamento ovvero la palese
incongruità rispetto a fabbricati similari – la
modifica debba essere associata e laddove si
tratti della constatata manifesta incongruenza

questa Corte ha più volte precisato in

tra il precedente classamento dell’unità
immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, l’atto
impositivo dovrà recare la specifica
individuazione di tali fabbricati, del loro
classamento e delle caratteristiche analoghe che
4

D9/

li

similari all’unità

renderebbero

immobiliare oggetto di riclassamento, così
rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito
delle ragioni deducibili dall’ufficio nella
successiva fase contenziosa, nella quale il

di difesa, può chiedere la verifica
dell’effettiva correttezza della
riclassificazione (in questo senso ex multis
Cass. n. 22313-10 e n. 1937-12; v. Cass. n.
9629-12; n. 11370-12; n. 13174-12; n. 17122-12;
n. 19820-12;n. 19949-12; 5784, 10489 e 21532
del 2013).
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto mentre stante la peculiarità della lite
devono essere compensate le spese del giudizio

contribuente, nell’esercizio del proprio diritto

rEP9SITATO IN CANCELLERIA

di legittimità.
P.Q.M.

Respinge il ricorso proposto e compensa tra le
parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/6/2014

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