Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22408 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 06/09/2019), n.22408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15314-2018 proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICA VARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 22 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da N.A. contro l’avviso di accertamento relativo al pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno d’imposta 2012. Riteneva la CTR che il credito tributario fosse prescritto per essere stato l’avviso di accertamento notificato successivamente al decorso del termine triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 conv. dalla L. n. 53 del 1983, in quanto l’atto impositivo, relativo all’anno 2012, pur essendo stato consegnato all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2015, era stato notificato successivamente a tale data.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 18 maggio 2018, la Regione Molise ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Al riguardo si osserva, per un verso, che non può ravvisarsi, nella fattispecie, un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, posto che il ricorso è stato proposto per violazione di legge ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e non per vizio motivazionale ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; per altro verso, come si vedrà in prosieguo, la sentenza impugnata non ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, come invece richiesto dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. dalla L. n. 53 del 1983, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, conv. dalla L. n. 60 del 1986 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e della L. n. 890 del 1982, art. 14; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3. Sostiene che erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto tardivo l’invio dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica, avvenuto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui il tributo doveva essere pagato, avviso ricevuto dal contribuente successivamente a tale data.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 6790 del 2019, Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n. 22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da Sez. U. n. 24822 del 2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio. Nel caso di specie, è dunque errata la decisione della commissione tributaria regionale, la quale non ha considerato quale termine utile per la notifica dell’avviso di accertamento la data del 31 dicembre 2015 di consegna all’agente postale dell’atto, ricevuto dal contribuente dopo tale data.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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