Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22408 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.P., quale erede di B.A.,
elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso l’avv.
Sandro De Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pansini
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia (Bari), Sez. 7, n. 2331/7/14 del 10 ottobre 2014, depositata
il 18 novembre 2014, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016
dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Marchini per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso del contribuente relativo ad una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito conseguente a plusvalenza di cessione di suolo edificabile, derivante da maggior corrispettivo di vendita non dichiarato, presunto dal valore accertato ai fini dell’imposta di registro;
Letto il controricorso dell’amministrazione;
Letta l’istanza dell’Avvocatura generale dello Stato che ha richiesto la cessazione della materia del contendere in ragione dello ius superveniens (D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che ha dato l’interpretazione autentica dell’art. 68 T.U.I.R.) che ha condotto l’amministrazione ad accogliere l’istanza di autotutela della controparte annullando con provvedimento del 23 maggio 2016 l’accertamento oggetto del giudizio;
Letta l’istanza del contribuente depositata il 3 ottobre 2016 con la quale si chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese dipendendo la soluzione della controversia da uno ius superveniens che mette in discussione i precedenti orientamenti giurisprudenziali e tenuto conto dell’accordo tra le parti.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016