Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22407 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18419-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, (già SERIT SPA), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PAVONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata

e difesa dall’avvocato CARMELA SCIACCA;

– controricorrente –

avverso il decreto 5206/2016 del TRIBUNALE di PATTI, depositato il

12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnato decreto sul rilievo che esso, respingendone l’opposizione allo stato passivo, a cui era stata negata l’ammissione di un proprio credito in quanto dichiarato insussistente a seguito di sentenza del CGA, avrebbe disatteso il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88 non essendo stato ammesso al passivo con riserva e gli artt. 91 e 92 c.p.c. in considerazione della condanna alle spese ivi pronunciata.

2. Resiste al ricorso l’intimato con controricorso. Memoria ex art. 378 c.p.c. di parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Invero, premesso che esso risulta notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 21.7.2016, consta dall’attestazione telematica rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Patti in data 27.9.2016 prodotta in atti dal controricorrente (doc. 2 allegato al controricorso), che il provvedimento impugnato è stato comunicato sempre a mezzo di posta elettronica certificata il 12.5.2016, sicchè il ricorso è fuori termine, essendo stato proposto oltre il termine fissato dalla L. Fall., art. 99, u.c..

Esso va perciò dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 20.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 1, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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