Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22407 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1428-2019 proposto da:

C.E. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della GI.DI.CI. DI C.T.

& C. SAS IN LIQUIDAZIONE, D.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 297/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Con separati ricorsi, la società in epigrafe e i soci hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento ILOR a carico della società, per gli anni d’imposta 1995, 1996, 1997 e 1998, e corrispondenti avvisi di accertamento IRPEF a carico dei soci. Respinti i ricorsi, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte con ordinanze nn. 106/2010, 7221/2010 e 7222/2010 ha rimesso gli atti al primo giudice, CTP di Ascoli Piceno, per difetto di contraddittorio, riscontrando la violazione del litisconsorzio necessario in primo grado e rilevando di conseguenza la nullità assoluta dell’intero giudizio. Parte ricorrente ha quindi depositato ricorso in riassunzione innanzi alla CTP di Ascoli Piceno, giudizio iscritto al n. 414 dell’anno 2011 cui è stato riunito il giudizio n. 700/2011 introdotto da D.A. e C.E.. Il giudice di primo grado si è pronunciato con sentenza di accoglimento, depositata il 22 ottobre 2013. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello innanzi alla CTR delle Marche, con ricorso notificato il 9 dicembre 2014 e cioè un anno, un mese e 47 giorni (ricorrendo una festività nel giorno di scadenza) dopo la pubblicazione; nel giudizio di secondo grado la società non si è costituita e la CTR con sentenza del 30 maggio 2018 ha accolto l’appello dell’Agenzia, dichiarando l’estinzione del giudizio con riferimento ad alcuni degli originari avvisi di accertamento.

2.-. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione la società e i soci affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia, proponendo ricorso incidentale. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 327 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 69 del 2009 e in riferimento all’art. 383 c.p.c. Parte ricorrente deduce che, trattandosi di un rinvio restitutorio conseguente alla dichiarazione di nullità del procedimento, il giudizio conseguente alla riassunzione segue la regola tempus regit actum e pertanto si applica l’art. 327 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 69 del 2009. Di conseguenza, l’Agenzia avrebbe dovuto proporre appello nel termine di sei mesi e non, come invece ha fatto, di un anno (oltre il periodo feriale); la CTR, anche in difetto di costituzione dei contribuenti, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 363 c.p.c., n. 5, per assenza di motivazione, e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4. Parte ricorrente deduce che il giudice d’appello non ha effettuato alcuna verifica riguardo un fatto decisivo e cioè se la riassunzione fosse stata o meno estesa a tutti i giudizi e a tutti gli avvisi di accertamento impugnati.

Con il ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia: a) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo essa lamentato nel giudizio di appello l’inammissibilità della riassunzione per omesso deposito della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione, motivo già respinto in punto di fatto dal primo giudice e dichiarato inammissibile dalla CTR per difetto di specificità; b) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto secondo l’Agenzia il ricorso in riassunzione non è stato notificato a tutti i contraddittori necessari; c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto è stato dichiarato inammissibile il sesto motivo di appello relativo alla correttezza dell’operato dell’amministrazione. Rileva inoltre che se fosse corretta la tesi della parte ricorrente circa il termine per proporre appello, anche la stessa riassunzione sarebbe tardiva, poichè fatta nel termine di un anno.

4.- Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Il presente giudizio muove dalla cassazione con rinvio operata da questa Corte di legittimità con le ordinanze sopra citate, per mancata integrazione del contraddittorio, rilevando la nullità assoluta dei (separati) giudizi di primo grado in cui non è stata rispettata la regola del litisconsorzio necessario tra soci e società in accomandita semplice (Cass. civ. sez. un., n. 10145/2012).

La violazione della norma sul litisconsorzio necessario comporta la nullità dell’intero procedimento, cosicchè in sede di legittimità si impone l’annullamento, anche ex officio, delle sentenze emesse in primo e in secondo grado ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. s.u. 1052/2007; Cass.16910/2011).

Si tratta quindi di rinvio improprio o restitutorio, ipotesi diversa da quella di cui all’art. 383 c.p.c., comma 1, comunemente denominata rinvio prosecutorio o proprio, differenza sulla quale la giurisprudenza di questa Corte si è pronunciata, sottolineandone anche le differenti conseguenze quanto alla applicazione dello ius superveniens (Cass. sez. un 5087/2008; Cass. sez. un 11844/2016).

Il rinvio prosecutorio o proprio, infatti, consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte. Tale fase, pur dotata di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; il giudizio di rinvio (proprio) consegue alla cassazione della sentenza d’appello, con il che non rivive la sentenza di primo grado, e quindi è necessaria l’emanazione di una ulteriore sentenza (Cass. 11844/2016 cit.). Per questa ragione il giudizio di rinvio prosecutorio è insensibile alle modifiche processuali medio tempore intervenute (salvo l’eventuale specifico regime transitorio), atteso che, nonostante la sentenza di primo grado abbia perso efficacia, il giudizio di rinvio non è la rinnovazione del primo grado di giudizio, e il procedimento è già stato introdotto secondo le regole processuali in quel momento vigenti.

Nel caso del rinvio restitutorio, invece, e segnatamente nel caso in esame, non è cassata solo la sentenza d’appello, ma è dichiarata la nullità dell’intero procedimento e di conseguenza il nuovo giudice si trova ad istruire un giudizio nuovo, data l’assenza di un precedente giudizio. In altre parole, è necessario ricominciare il processo a partire dal momento in cui si è verificata la nullità che non è stata rilevata dal giudice d’appello, tanto che il giudice di primo grado non deriva i suoi poteri da una designazione discrezionale della Corte di cassazione, bensì dalle norme ordinarie sulla competenza, con la conseguenza che, retrocesso il processo in primo grado, e diversamente da quanto accade nell’ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio, il giudizio intercetta le modifiche processuali sopravvenute (Cass. 9991/2017).

Nè può concludersi diversamente ove si ponga mente ai principi fondamentali che regolano il processo civile. Il principio tempus regit actum deve intendersi nel senso che, pur se comporta l’immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta agli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099/2000). Al predetto principio, infatti, si giustappone il principio tempus regit processum, che vuole il mantenimento delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda, per la ragione che cambiare le regole del processo quando esso è in corso potrebbe configurare una violazione del principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost. Tuttavia, l’applicazione del principio tempus regit processum presuppone l’esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime processuale: di contro se, come nel caso di specie, questa Corte dichiara l’intero giudizio di merito nullo per un vizio originario insanabile, quale la mancata integrazione del contraddittorio, venendo a mancare l’atto originario cade anche il collegamento con il precedente regime processuale e il nuovo processo che si instaura a seguito di rinvio restitutorio ex art. 383 c.p.c., comma 3, è sottoposto alle regole vigenti al momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l’atto introduttivo nullo.

Pertanto, il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado, emessa a seguito del nuovo giudizio che è stato (come pacifico) introdotto nell’anno 2011, è, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, quello del rinnovato art. 327 c.p.c. a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 e cioè il termine di sei mesi. Il giudice d’appello, anche in assenza di costituzione della controparte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la inammissibilità dell’appello per intempestività atteso che la questione della tardività dell’appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile dalle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione (Cass. n. 6829/2015).

Ritenuta la inammissibilità dell’appello, il secondo motivo del ricorso principale è assorbito.

5.- Sono assorbiti anche i motivi di ricorso incidentale, pur dovendosi spendere qualche parola sulle questioni rilevabili d’ufficio, ovvero dedotte come tali dall’Agenzia.

La controricorrente deduce che, ove in ipotesi fosse corretta la tesi della parte ricorrente, sarebbe tardiva anche la riassunzione e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia deve rilevarsi che nel processo tributario si applica non già l’art. 392 c.p.c. ma il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e che il termine per la riassunzione è stato ridotto da un anno a sei mesi, ma solo a far data dal 1 gennaio 2016 (D.lgs. 156/2015) e quindi successivamente all’atto di riassunzione di cui si discute. Per i termini dell’appello invece, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, richiama espressamente la disciplina dell’art. 327 c.p.c.

Quanto alla questione della integrità del contraddittorio, l’Agenzia deduce quale motivo di ricorso incidentale che il ricorso in riassunzione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perchè non notificato a tutti i litisconsorti, e ciò nonostante sia stata prodotta nel giudizio di primo grado una visura storica della società. L’Agenzia tuttavia non trascrive detto documento sicchè non è dato sapere chi nella visura è indicato come socio, nè per quali periodi, nè trascrive altri documenti dai quali si possa desumere che il contraddittorio non è integro, il che non è evidente dal ricorso, proposto in nome sia della società che da due soci (di cui uno erede dell’originario accomandatario indicato nella ragione sociale). L’Agenzia deduce che al presente giudizio avrebbero dovuto partecipare anche G.R. (che invece la CTP afferma essere un ex socio da tempo escluso) e F.F., ma senza nulla documentare al riguardo, anche in relazione ai tempi della (eventuale) partecipazione alla società.

Sotto questo profilo quindi il motivo difetta di autosufficienza, e l’Agenzia non assolve compiutamente all’onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l’integrazione (Cass. 25810/2013); il che invero non impedirebbe il rilievo officioso, ma è pur sempre necessario che a tal fine gli elementi di valutazione emergano ex actis, posto che in questo caso non sono di per sè evidenti.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e assorbiti anche i motivi di ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, poichè giudici di secondo grado avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 (cfr. Cass. 10322/2019; Cass. 20794/2016).

Dichiarato inammissibile il gravame, acquista autorità di cosa giudicata la sentenza di primo grado.

Poichè la questione, pur non essendo nuova, presenta profili applicativi peculiari, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 254/2013. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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