Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22407 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 06/09/2019), n.22407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12292-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CATANZARO SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 17, presso lo

studio dell’avvocato OSCAR SERVILI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BERNARDO BORDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2806/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Catanzaro Servizi S.p.A. contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2009. Osservava la CTR che la costituzione in giudizio dell’appellante era normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del destinatario, disconoscendo nel contempo valenza probatoria alla lista delle raccomandate inviate dall’Agenzia delle entrate. Rilevava, inoltre, che l’appellante aveva allegato, all’atto della costituzione, solo la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla società contribuente, senza alcun riferimento alla data di spedizione e “con apposto un timbro sbiadito nel quale è illeggibile la data impressa e senza l’individuazione dell’Ente o del soggetto che lo ha apposto e che ha curato la spedizione”.

Avverso la decisione, con atto del 18 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e dell’art. 156 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la copia dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello spedito a mezzo del servizio postale non fosse idonea a dimostrare la tempestività della proposizione dell’impugnazione nonchè della costituzione in giudizio dell’appellante.

La censura è fondata.

Va ribadito che: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass., Sez. U., n. 13453 del 2017).

Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’avviso di ricevimento, riprodotto in ricorso ed allo stesso allegato, appare idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione dell’atto di appello in data 13 febbraio 2015, come emerge dal timbro postale apposto sull’avviso e dalla annotazione della data da parte dell’incaricato alla distribuzione, essendo invece necessaria l’apposizione di stampigliatura meccanografica o timbro datario solo per asseverare la data di spedizione, affinchè l’avviso di ricevimento sia idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione (Cass., Sez. U., n. 13453 del 2017, cit.). Dalle attestazioni della segreteria della CTR, riprodotte in ricorso, risulta che l’appello è stato depositato il 5 marzo 2015 e l’avviso di ricevimento il successivo 10 marzo. Poichè dall’avviso di ricevimento risulta che l’appello è stato ricevuto dalla società contribuente – come si è detto – il 13 febbraio 2015, l’Ufficio si è costituito tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso in appello.

In considerazione della data di notifica dell’appello alla società contribuente (13 febbraio 2015), è stato altresì rispettato il termine di impugnazione, posto che la sentenza di primo grado, che non risulta notificata, è stata depositata il 15 settembre 2014.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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