Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22407 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Giovine

Italia 7 presso lo Studio Avv. Riccardo Carnevali, rappresentato e

difeso dall’avv. Edoardo Torlini giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 4, n. 227/4/13 del 7 ottobre 2013,

depositata il 18 novembre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Marchini per l’Avvocatura Generale dello Stato e

l’avv. Benedetta Coricelli per delega orale dell’avv. Edoardo

Torlini per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso per IRAP pagata come medico generico convenzionato SSN e ritenuta dal contribuente non dovuta;

Letto il controricorso del contribuente;

Letta l’istanza dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 28 luglio 2016 che ha dichiarato di rinunciare al ricorso preso atto del recente orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione, in particolare per intervento delle Sezioni Unite;

Ritenuto che debba esse dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia;

Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto del pronto adeguarsi dell’Ufficio all’indirizzo della Corte e della conseguente rinuncia al ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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