Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22406 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 788-2007 proposto da:

H.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e

difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSIC S.P.A., F.G., F.F., NUOVA MAA

ASSIC S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 4005-2007 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

procuratore speciale dott. C.I., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

F.F., F.G., H.K.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4698/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2005 R.G.N. 10097/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il tribunale di Roma rigettò e con sentenza del 2005 la corte d’appello ha accolto (quanto al danno alla salute, liquidato in Euro 1.625,66, oltre gli interessi dalla data della sentenza) la domanda risarcitoria di H.K., a seguito dello scontro tra il motoveicolo sul quale viaggiava e l’autovettura condotta d F. F. (o F.), che aveva effettuato una manovra di conversione ad U sulla (OMISSIS).

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il K., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Gli altri intimati non hanno ha svolto attività difensiva.

La Milano Assicurazioni ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il tribunale ha ritenuto che la responsabilità fosse da ascrivere interamente al K., conducente del motoveicolo, per avere quegli tamponato la vettura quando la stessa aveva già completato la manovra di inversione del senso di marcia. La corte d’appello, all’opposto, ha dedotto dall’ avvenuta contestazione alla F. della violazione di cui all’art. 154 C.d.S., che ella non avesse dato la precedenza al sopraggiungente motociclo, così ascrivendole l’esclusiva responsabilità dell’accaduto.

3.- Se ne duole col ricorso incidentale – il cui esame è logicamente preliminare – la F. che, deducendo violazione di norme di diritto ed ogni tipo di vizio della motivazione, pone in rilievo come al conducente del motociclo fosse stata contestata la violazione di cui all’art. 149 C.d.S. (mancato rispetto della distanza di sicurezza), della quale la corte d’appello non aveva tenuto conto alcuno.

3.1.- Il motivo è infondato.

Se un veicolo ne tampona un altro che si sia immesso sulla sua strada previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui gli artt. 154 e 149 C.d.S. Se il conducente del secondo (nella specie dell’autovettura) abbia omesso di dare la precedenza a quello che sopraggiungeva, cosi incorrendo nella violazione dell’art. 154 C.d.S., non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 C.d.S., da parte del conducente del veicolo sopraggiungente.

La corte d’appello, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione congrua, ha ritenuto che la vettura non avesse dato la precedenza al motociclo ed ha adottato la decisione logicamente consequenziale.

4.- Del ricorso principale è fondato solo il primo motivo (violazione degli, artt. 2059, 2054 e 1226 c.c.) giacchè la corte d’appello ha inspiegabilmente omesso di liquidare la componente psichica (sofferenza morale soggettiva) del danno non patrimoniale da lesioni personali patito dal K..

E’ invece infondato il secondo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), volta che la corte d’appello non ha liquidato il danno riportato dal mezzo per l’incertezza, in fatto, sull’entità degli stessi; e non già per un errore di diritto sulla portata o sul contenuto di una disposizione normativa. Nè è dedotto un vizio della motivazione sull’apprezzamento del fatto.

5.- Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale, all’accoglimento del primo motivo può far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., col riconoscimento al K., sulla scorta delle tabelle comunemente applicate, di ulteriori Euro 541,88, pari un terzo della somma liquidata per danno alla salute, oltre agli interessi da computarsi secondo le modalità già fissate dalla corte d’appello.

6.- La solo parziale fondatezza del ricorso induce a compensare per la metà le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna i soccombenti in secondo grado a pagare ad H.K. l’ulteriore somma di Euro 541,88, oltre agli interessi dalla data della sentenza d’appello, ed a rimborsargli la metà delle spese processuali del giudizio di cassazione, che in tale frazione si liquidano in Euro 500, di cui 400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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