Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22406 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 05/08/2021), n.22406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11056/2020 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale G.

Mazzini, 6 presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6347/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 22/10/2019, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da E.B. nata in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La richiedente asilo proveniente dallo Stato della (OMISSIS) aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggita dal proprio paese per sottrarsi agli attacchi del gruppo di (OMISSIS) che aveva ucciso i suoi genitori ed i suoi fratelli.

La Corte di Appello in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia in riferimento

all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e 11 per non aver la Corte ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione dello status di rifugiato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente dlenuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. B), C) e lett. A), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1 bis in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine e senza valutare la sussistenza di un danno grave.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B), artt. 3 e 7 CEDU in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ritenendo che in (OMISSIS) non vi fosse un pericolo generalizzato.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, lett. C) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dalla ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso proposto è inammissibile.

I motivi di ricorso, contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto della ricorrente. Il ricorso in esame contiene censure di merito, cumulativamente riferite alle varie forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice.

La Corte di Appello di Roma ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni della ricorrente in quanto incoerenti, inattendibili e prive di riscontro. La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante uri vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Di conseguenza, quanto alle ipotesi di cui all’art. 14, lett. A) e B), non opera il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ove, come nella specie, il giudice di merito abbia ritenuto non credibile la dichiarazione dello straniero dando conto delle ragioni di tale convincimento.

In ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per accertare la situazione oggettiva relativa al Paese di origine occorre considerare che il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione Amnesty International e (OMISSIS), che la situazione della (OMISSIS) in generale e quella della zona di provenienza della ricorrente non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale escludendo così i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C).

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità della ricorrente: la ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dalla Corte di merito (in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato e non ha allegato di aver intrapreso un percorso di integrazione sociale o lavorativa in Italia.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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