Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22406 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Caterina

da Siena 46, presso gli avv.ti prof. Giuseppe Greco e Patrizia

Rapone che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 6, n. 49/6/12 del 16 gennaio 2012, depositata il 6

marzo 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Patrizia Rapone per la parte ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro con il quale veniva recuperata la maggior imposta dovuta per la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, sul presupposto che si trattasse di una abitazione con caratteristiche “di lusso” (per superficie superiore a 240 mq.), relativamente ad un immobile acquistato dal contribuente, che, a fondamento della propria opposizione, deduceva la nullità per mancata sottoscrizione dei soggetti istituzionalmente competenti per decadenza del potere di imposizione, per difetto di motivazione e per infondatezza nel merito della pretesa tributaria. La Commissione adita, rigettava il ricorso. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’amministrazione non si è costituita.

La causa è già stata chiamata per l’udienza dell’8 giugno 2016 e poi rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, conseguito il quale essa è nuovamente chiamata per l’udienza odierna.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia omessa pronuncia in relazione alla eccepita nullità dell’atto impositivo per mancanza di sottoscrizione: l’amministrazione aveva asserito che l’atto era stato sottoscritto dal Capo Team Sig.ra C.P. in virtù di una delega che consente ai funzionari incaricati la sottoscrizione degli atti, ma non aveva dimostrato in giudizio, producendola in atti, l’esistenza della citata delega: tanto più ciò sarebbe stato necessario in quanto la firma apposta sull’atto era illeggibile.

Dall’acquisizione del fascicolo d’ufficio è stato possibile accertare che la questione della mancata sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di chi ne avesse il potere, sollevata dal contribuente nel ricorso originario, è stata oggetto di un preciso capo della sentenza di prime cure, la cui decisione è stata sul punto specificamente impugnata dal contribuente (con critiche di contenuto simile a quello indicato in questa sede di legittimità), senza che il giudice d’appello provvedesse in alcun modo sulle censure articolate dall’appellante.

Sicchè deve essere accolto il primo motivo con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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