Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22405 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 787-2007 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

G.R., TORO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4700/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2005; R.G.N.560/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Rigettata nel 2001 dal tribunale di Roma la pretesa risarcitoria di O.M. (cui era stato riconosciuto il risarcimento per danno alla vettura) per lamentate lesioni personali (da “colpo di frusta”), la corte d’appello ne ha respinto il gravame sul punto con sentenza n. 4700 del 4.11.2005, condannandolo alle spese del grado.

2.- Il soccombente ricorre per cassazione affidandosi due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2. Sono denunciati violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 61, 191, 194 e 195 c.p.c. e vizio di motivazione per essersi la corte d’appello discostata dal parere espresso dal c.t.u.

in ordine al nesso causale tra sinistro e lesioni senza motivazione adeguata (primo motivo) e per aver adottato una motivazione apparente laddove ha dato rilievo alla circostanza che l’attore s’era recato al pronto soccorso solo il giorno successivo (secondo motivo).

2.1.- I motivi sono manifestamente infondati.

La corte d’appello ha fondato la decisione sui dati di fatto che nel modulo di constatazione amichevole dell’incidente non v’era menzione di dolori di sorta alla cervice, che se trauma vi fosse stato l’ O. si sarebbe recato in ospedale il giorno stesso (in relazione al fatto che l’incidente s’era verificato alle ore 6 del mattino), che il consulente aveva fondato la sua diagnosi sulle dichiarazioni dell’attore.

Ha dunque concluso – con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non reiteratale in questa sede – che non sussistesse la prova certa del nesso causale tra l’incidente e le lesioni allegate dall’interessato.

3- Il ricorso è respinto. Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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