Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22405 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 13/03/2017, dep.26/09/2017),  n. 22405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.K., elettivamente domiciliata in Roma presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa per

procura speciale allegata al ricorso dall’avv. Uljana Gazidede che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo la

p.e.c. gazidede.uljana.avvocatibari.legalmail.it e il fax n.

080/5227778;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Questura di Bari, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso gli uffici della Avvocatura;

– resistenti –

Prefettura della Provincia di Bari;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 560/2016 del Giudice di pace di Bari, emessa

il 16 maggio 2016 e depositata il 17 maggio 2016, n. R.G. 1775/16.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

1. S.K. ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso, in data 17 febbraio 2016, nei suoi confronti dalla Prefettura di Bari e avverso il provvedimento consequenziale della Questura di Bari. Ha dedotto l’opponente la nullità del decreto di espulsione per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,comma 7, del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost., del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., la violazione e mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, 4 bis e 5, la violazione degli artt. 7 e 11 della direttiva CE 115/2008.

2. Il Giudice di pace, con ordinanza n. 560/16 ha respinto il ricorso rilevando che: a) dal verbale delle dichiarazioni rilasciate all’autorità di p.s. emerge la sua comprensione della lingua italiana e la scelta della lingua inglese per le notifiche degli atti a lei destinati; b) che la opponente non ha chiesto termine per la partenza volontaria; c) l’opponente, entrata in Italia con un visto per ragioni di turismo, si è trattenuta nel territorio nazionale oltre la scadenza del visto e manifestando l’intenzione di non volere rientrare nel paese di origine.

3. Propone ricorso per cassazione S.K. deducendo: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost., del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., nullità del decreto di espulsione per violazione del diritto di difesa come garantito dall’art. 24 Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., per mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua del destinatario e omessa giustificazione di tale carenza; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, per mancata concessione del termine per la partenza volontaria; c) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione di un fatto storico costituito dalla previa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dalla ricorrente e non menzionata nel provvedimento espulsivo.

4. Non svolgono difese la Prefettura e la Questura intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il primo motivo di ricorso appare fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez 6-1, ord. 22607 del 5 novembre 2015) secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13,comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata e secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione (dello straniero trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 3676 dell’8 marzo 2012 e n. 14733 del 14 luglio 2015). Nella specie nessuna di queste circostanze ricorre e alla stregua della citata giurisprudenza la mera sottoscrizione del verbale predisposto dall’autorità di pubblica sicurezza non può attestare la conoscenza da parte della cittadina straniera della lingua italiana nè giustificare automaticamente la traduzione in una lingua veicolare in assenza di una valida motivazione circa la mancata traduzione nella lingua nazionale dello straniero. E’ infatti onere dell’amministrazione attestare motivatamente la indisponibilità della traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua del destinatario e, qualora questa attestazione risulti giustificata, di tradurre il provvedimento in una lingua veicolare (cfr. anche Cass. civ. sezione ordinanza n. 24170 del 29 novembre 2010 secondo cui, in tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue inglese, francese e spagnola cd. veicolari; siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato).

6. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione. Le spese dell’intero giudizio possono essere interamente compensate in considerazione della relativa diffusione della lingua bielorussa.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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