Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22405 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Nooxyd S..A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 21,

presso l’avv. Vincenzo Lo Giudice, che, unitamente all’avv. Luigi

Salice, la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 35, n. 94/35/11 del 19 aprile 2011,

depositata il 13 luglio 2011, notificata il 28 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

De Masellis Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso della società contribuente relativo ad una controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 ai fini IRES, IVA e IRAP;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta l’istanza depositata dalla parte ricorrente in data 30 settembre 2016 con la quale si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per l’avvenuto annullamento degli atti impositivi impugnati da parte dell’amministrazione;

Letta l’istanza dell’Agenzia delle entrate Direzione Provinciale (OMISSIS) di Milano depositata il 9 marzo 2016 con la quale si dà conto dell’annullamento degli atti impositivi e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere;

Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto delle ragioni di definizione della controversia e della comune richiesta delle parti.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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