Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22405 del 03/11/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22405 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18067-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società. con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
NAPOLETANO GIUSEPPE;
– intimato avverso la sentenza n. 4409/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 26/06/2012, depositata 1’11/07/2012;

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Data pubblicazione: 03/11/2015

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto e diritto
Giuseppe Napoletano ha adito il giudice del lavoro chiedendo che

Poste Italiane s.p.a.. Il Tribunale ha rigettato la domanda La decisione
è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli che ha dichiarato la
nullità del termine al contratto inter partes e per l’effetto la sussistenza di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
24.10.2012 e condannato la società Poste alla riammissione in servizio
del lavoratore ed al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 L. n. 183
del 2010 pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane
s.p.a. La parte intimata non ha svolto attività difensiva
Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del
29.7.2013 dal quale risulta che il lavoratore ha raggiunto con la
controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua
e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva concilinione
a tutti gli effetti di legge e dichiarano che —in caso di fasi giudkiali ancora aperte
— le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel
giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle parti a proseguire il processo.
Consegue, in conformità della proposta del Relatore, la declaratoria di
cessazione della materia del contenere. Nulla per le spese non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Ric. 2013 n. 18067
-2-

sei. ML

ud. 24-09-2015

fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato con

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del cornma 1 bis dello stesso articolo 13.

residente

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2015

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