Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., (OMISSIS), S.F.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO

66, presso lo studio dell’avvocato BOTTONI MAURO, rappresentati e

difesi dagli avvocati ALGIERI ANGELO, GALLO CARLO MARIA, con studio

in 87100 COSENZA, Via Caloprese 56, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

L.G.A., GENERTEL ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 388/2006 del GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO

CALABRO, depositata il 25/09/2006; R.G.N. 717/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

comunque rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Scontratisi due ciclomotori condotti da minori mentre procedevano nella stessa direzione, con sentenza del 25.9.2006 il giudice di pace di Corigliano Calabro condannò i genitori del conducente di uno di questi e la società assicuratrice a pagare al proprietario dell’altro, L.G.A., Euro 420,00 (pari al 70% del danno riportato dal mezzo), oltre agli accessori ed alle spese processuali, liquidate in Euro 900.

2.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti Franco ed S.A., affidandosi a cinque motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Collegio ha raccomandato che fosse redatta una motivazione semplificata.

2.1. Col primo motivo sono denunciate violazioni di legge in ordine alla ritenuta improponibilità della domanda riconvenzionale (per difetto della preventiva richiesta all’assicuratore L. n. 990 del 1969, ex art. 22) ed omesso esame di documenti.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto assorbentemente basato su un presupposto di fatto non vero (che la sentenza avesse affermato che il mod. CAI recante l’indicazione dell’altra società di assicurazione fosse stato sottoscritto dal minore S.G.:

così il ricorso, a pagina 5, ottava riga), giacchè in sentenza è invece scritto che la sottoscrizione era di S.A. (a pagina 4, terzultima riga).

2.2.- Il secondo motivo (vizio di motivazione ed omesso esame di documenti che comprovano la legittimazione attiva di S. A.) è inammissibile per difetto del momento di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., che non può essere costituito dalla mera richiesta alla Corte di accertare “se vi è stata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso e/o insufficiente motivazione ed omesso esame di documenti presenti nella causa” (così il ricorso, a pag. 7).

2.3.- Per la stessa ragione sono inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo, coi quali si censura la ripartizione della responsabilità tra i due conducenti.

2.4.- Il quinto motivo – col quale la sentenza è censurata per violazione dell’art. 92 c.p.c. per non aver compensato le spese in relazione alla riconosciuta concorrente responsabilità dei conducenti – è manifestamente infondato poichè non esiste un principio secondo il quale il giudice è tenuto a compensare le spese se accolga solo parzialmente la domanda.

3.- In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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