Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 13/03/2017, dep.26/09/2017),  n. 22404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.P., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Pelosi,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

pierpaolopelosi.avvocatinapoli.legalmail.it e al fax n. 081/5543781;

– ricorrente –

nei confronti di:

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2254/2015 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 13 marzo 2015 e depositata il 20 maggio 2015, n. R.G.

3593/14.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 novembre 2013, ha pronunciato la separazione dei coniugi G.P. e S.M. rigettando le reciproche richieste di addebito, ha assegnato la casa coniugale alla S. convivente con i due figli maggiorenni. Ha imposto un assegno mensile di 3.000 Euro al G. a titolo di mantenimento della S. (per 1.000 Euro) e dei figli non ancora indipendenti (per 1.000 Euro ciascuno), oltre a un contributo in misura pari al 50% delle spese straordinarie.

2. Ha proposto appello la S. lamentando il rigetto della domanda di addebito fondata sull’infedeltà coniugale e sull’abbandono della casa familiare da parte del G. e chiedendo l’elevazione dell’ammontare dell’assegno e della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.

3. Ha proposto appello incidentale il G. chiedendo la riduzione dell’ammontare dell’assegno in favore della moglie e la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

4. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2254/15, ha accolto l’appello della S. quanto alla pronuncia di addebito della separazione, all’elevazione dell’ammontare dell’assegno che ha rideterminato in 3.600 Euro mensili (specificando in 1.200 Euro la destinazione in favore della S. e di ciascun figlio) e della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie fissata nel 75%. Ha respinto la richiesta della S. di porre a carico del G. l’importo degli oneri condominiali ordinari, relativi alla casa familiare, con condanna alla restituzione delle somme trattenute sull’assegno mensile a tale titolo dal G.. Infine ha respinto la domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare proposta dal G..

5. Ricorre per cassazione G.P. con quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria difensiva.

6. Non svolge difese S.M..

7. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697-2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente censura la decisione della Corte di appello per essere basata su una interpretazione delle risultanze processuali erronea, superficiale e pertanto fallace quanto alla capacità reddituale del ricorrente, al tenore di vita, attuale e nel corso del matrimonio, ritenuto oltremodo agiato e sproporzionato rispetto alle entrate dichiarate ai fini fiscali a fronte di una sottovalutazione delle capacità lavorative e reddituali della S..

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

ricorrente imputa alla Corte di appello di non aver accertato adeguatamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., a causa della nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente si riferisce alla motivazione relativa alla decisione di accoglimento dell’appello sul punto dell’ammontare dell’assegno.

10. Con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla dichiarazione della S. di aver appreso della relazione sentimentale del G. con altra donna dopo il suo definitivo allontanamento dalla casa familiare.

11. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perchè, sebbene prospettati come censure attinenti alla violazione e falsa applicazione delle norme indicate, consistono nella mera contestazione delle valutazioni compiute dalla Corte di appello sul materiale probatorio acquisito. Valutazioni che appaiono comunque pienamente compatibili con la normativa e la giurisprudenza in materia di addebito della separazione e sussistenza e quantificazione del diritto all’assegno di mantenimento.

12. Per un verso infatti la Corte di appello ha riscontrato un dato pacifico e cioè che il G. iniziò una relazione sentimentale che fu la causa della crisi del matrimonio e del suo allontanamento definitivo dalla casa familiare. Le censure relative alla mancanza di accertamento di un nesso causale fra tali comportamenti violativi degli obblighi coniugali e la intollerabilità della convivenza sono prive di autosufficienza e si basano su un presupposto erroneo quale la mancata prova da parte della S. circa l’incidenza determinante della violazione dei doveri coniugali da parte del marito sulla rottura dell’affectio coniugalis. Nella specie infatti la S. ha dimostrato, secondo la valutazione dei giudici di merito non sindacabile in questo giudizio, che all’origine e come causa determinante della separazione vi fu la relazione extraconiugale del G. sfociata poi nell’attuale convivenza. Nella specie la Corte distrettuale ha ritenuto provata positivamente la stretta interrelazione fra la condotta del G. e la irreversibile crisi del matrimonio.

13. Per quanto riguarda parallelamente la dedotta sopravvalutazione delle capacità reddituali del ricorrente sulla base di una erronea rappresentazione del tenore di vita e di una erronea valutazione delle dichiarazioni fiscali, della redditività del patrimonio immobiliare e della consistenza della partecipazioni societarie, ci si trova di fronte a una contestazione di merito sulla rilevanza del materiale istruttorio. Va rilevato che la Corte di appello è pervenuta a una determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore della S. (contestato solo in relazione alla sua quota pari a 1.200 Euro mensili) di poco superiore a quella (pari a 1.000 Euro mensili) cui erano pervenuti i giudici del primo grado e che è stata ritenuta insufficiente dai giudici dell’appello sulla base di un riscontro dei singoli elementi di valutazione già presi in esame da cui emerge una forte sperequazione economica fra i coniugi anche tenendo conto delle potenzialità reddituali della S..

14. Il terzo motivo è anch’esso attinente a una valutazione di merito che al contrario di quanto affermato dal ricorrente è stata esplicitata nella motivazione con il giudizio di adeguatezza dell’assegno, nella misura modificata con la sentenza di appello, sulla base del complessivo riscontro degli elementi di valutazione relativi alla situazione economica delle parti e al contributo necessario per garantire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto da parte della S. nel corso del matrimonio anche nel corso della separazione.

15. Infine il quarto motivo si basa sulla deduzione di un fatto su cui la Corte di appello avrebbe omesso l’esame violando così il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma senza rispettare i requisiti che una tale prospettazione deve avere alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. civ. sezioni unite n. 8053 del 7 aprile 2014).

16. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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