Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 06/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 06/09/2019), n.22404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9231-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1755/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.P., esercente l’attività di promotore finanziario, contro l’avviso di accertamento relativo ad IRAP per l’anno d’imposta 2007.
Avverso la decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Con istanza in data 10 ottobre 2017, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.
Ai sensi del medesimo art. 11, comma 10 entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione dal citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019