Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 05/08/2021
Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.H.R., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Mariani, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Luciano Natale Vinci, in Roma, via Taranto 90;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)) – Questura di Potenza,
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
e domiciliati nei suoi uffici di Roma, via dei Portoghesi 12;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi, depositato il
05/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Dott. Alessandro M.
Andronio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento dell’interessato presso un centro di permanenza per i rimpatri, in accoglimento della richiesta del Questore.
2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata all’udienza di convalida e documentata, di illegittimità del trattenimento, per la non eseguibilità del rimpatrio a causa della chiusura delle comunicazioni aeree disposta dall'(OMISSIS), paese di origine del ricorrente, a decorrere dal 20 marzo 2020 a causa della pandemia Covid-19 in atto; 2) la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del regolamento del Ministero dell’Interno sui centri di permanenza per i rimpatri, nonché artt. 2,3,5 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e art. 5, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sul rilievo che il trattenimento è stato disposto nonostante che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 renda difficoltoso garantire la salute dei singoli nell’ambito dei centri di permanenza per i rimpatri.
3. L’amministrazione intimata non si è costituita.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla formulazione della censura emerge che la stessa ha per oggetto sostanziale una mancanza di motivazione del provvedimento impugnato (ex art. 132, n. 4, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)), che si riscontra effettivamente dal provvedimento impugnato, nel quale, a fronte di una specifica e documentata deduzione difensiva, non si prende in considerazione la questione dell’effettiva possibilità di rimpatrio dell’interessato in (OMISSIS).
L’accoglimento della prima doglianza del ricorrente comporta la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato – e con essa l’assorbimento del secondo motivo di ricorso – non potendo il processo essere proseguito, attesa la scadenza del termine di 48 ore previsto dalla legge per l’emissione del decreto di convalida.
2. Il ricorso va, dunque accolto, con cassazione senza rinvio dell’impugnato decreto e con condanna della soccombente amministrazione al rimborso delle spese processuali, sia in relazione al presente giudizio che a quello di merito, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio l’impugnato decreto e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, e del giudizio di merito, che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021