Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giuseppe Gallo, con studio in Bari via Argiro 117, e Giuseppe
Capodieci giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia (Bari), Sez. 3, n. 7/3/11 del 17 febbraio 2011, depositata il
18 febbraio 2011, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016
dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Marchini per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
De Masellis Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso per IRAP pagata come medico generico convenzionato SSN e ritenuta dalla contribuente non dovuta;
Letto il controricorso della contribuente e la memoria da quest’ultima depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
Letta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate Direzione Generale della Puglia pervenuta in Cancelleria il 1 agosto 2016 che ha dichiarato di rinunciare al ricorso preso atto del recente orientamento assunto in materia dalla Corte di cassazione, in particolare per intervento delle Sezioni Unite (v. sent. n. 9451/2016);
Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia;
Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto del pronto adeguarsi dell’Ufficio all’indirizzo della Corte, formatosi con l’intervento delle Sezioni Unite successivamente alla proposizione del ricorso, e della conseguente rinuncia al ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016