Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22404 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Giuseppe Gallo, con studio in Bari via Argiro 117, e Giuseppe

Capodieci giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 3, n. 7/3/11 del 17 febbraio 2011, depositata il

18 febbraio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Udito l’avv. Paolo Marchini per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

De Masellis Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso per IRAP pagata come medico generico convenzionato SSN e ritenuta dalla contribuente non dovuta;

Letto il controricorso della contribuente e la memoria da quest’ultima depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

Letta l’istanza dell’Agenzia delle Entrate Direzione Generale della Puglia pervenuta in Cancelleria il 1 agosto 2016 che ha dichiarato di rinunciare al ricorso preso atto del recente orientamento assunto in materia dalla Corte di cassazione, in particolare per intervento delle Sezioni Unite (v. sent. n. 9451/2016);

Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia;

Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto del pronto adeguarsi dell’Ufficio all’indirizzo della Corte, formatosi con l’intervento delle Sezioni Unite successivamente alla proposizione del ricorso, e della conseguente rinuncia al ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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