Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22403 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11259/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 595/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato l’illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni applicate alla Saima Avandero spa per l’irregolare inserzione nel deposito IVA gestito dalla F.V. spa della merce importata da Paesi extra UE dalla Texagent sas, della quale era socio accomandatario P.M.R..

La parte intimata non si è costituita.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando agli atti la prova dell’avvenuta ricezione della notifica del ricorso per cassazione.

Nulla sulle spese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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