Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22403 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.A., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Giuseppe Mariani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Luciano Natale Vinci in Roma, via Taranto 90;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)) – Prefettura di Potenza –

Questura di Potenza, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliati nei suoi uffici di Roma, via dei

Portoghesi 12;

– resistenti –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Melfi, depositato il

03/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Melfi, vista la richiesta formulata dal Questore ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, ha disposto la proroga per 10 giorni del trattenimento dell’interessato presso il centro di permanenza per i rimpatri.

2. Avverso il provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del regolamento del Ministero dell’Interno sui centri di permanenza per i rimpatri, nonché artt. 2,3,5 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sul duplice rilievo che la proroga è stata disposta nonostante che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 renda difficoltoso garantire la salute dei singoli nell’ambito dei centri di permanenza per i rimpatri e che il Regno del (OMISSIS) – verso il quale il rimpatrio dovrebbe essere eseguito – aveva sospeso i collegamenti con l’estero a partire dal 17 marzo, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe violato il principio per cui il trattenimento, essendo finalizzato alla esecuzione del rimpatrio, deve cessare allorché non sussistono ragionevoli prospettive di realizzarla.

3. L’amministrazione intimata si è costituita con controricorso, con il quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto proposto per violazione di legge e non per mancato esame di un fatto decisivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, perché riferito a violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), pur basandosi, in sostanza, non sull’erronea interpretazione delle disposizioni richiamate, ma su presupposti – quali l’incompatibilità della condizione di permanenza nei centri di permanenza per i rimpatri in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 e la chiusura dei collegamenti con l’estero del Regno del (OMISSIS) – dei quali non viene espressamente denunciato l’omesso esame quali fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’amministrazione resistente, da liquidarsi in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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