Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22403 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Albosaggia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 2, presso

l’avv. Giovanni Corbyons, rappresentato e difeso dall’avv. Dario

Marchesi giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini

11, presso l’avv. Prof. Livia Salvini, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 19, n. 27/19/11 del 29 novembre 2010,

depositata il 15 febbraio 2011, notificata il 18 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Udito l’avv. Giovanni Corbyons per delega per la parte ricorrente e

l’avv. Davide De Girolamo per delega dell’avv. Livia Salvini per la

parte resistente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

De Masellis Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’ente locale relativo ad una controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento ICI;

Letto il controricorso della società contribuente;

Letta l’istanza con la quale le parti hanno chiesto, in ragione dell’intervenuta definizione in via stragiudiziale della controversia, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate;

Ritenuto che debba esse dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto dell’accordo delle parti.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA