Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22402 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17319-2016 proposto da:

B.A., C.S., P.M., PR.MA.,

T.F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DI

FRANCIA, 227, presso lo studio dell’Avvocato OMBRETTA MATTETTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO MARINELLI;

– ricorrenti –

contro

ABRUZZO ENGINEERING S.c.p.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO TOGNA, che la

rappresenta e difende;

– resistente con procura e memoria –

e contro

EUROSERVIZI PROV. AQ spa, in persona del legale rapp.te pt.

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/01/2016 R.G.N. 611/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. I lavoratori indicati in epigrafe, con ricorso presentato al Tribunale di l’Aquila, assumevano di essere stati assunti, nel febbraio del 2007, con contratto di lavoro a tempo pieno ed illimitato, dalla Medea srl, società esercente l’attività di scambio di beni e servizi relativi a sistemi informatici; deducevano che, pur essendo formalmente dipendenti della Medea srl, avevano prestato stabilmente la propria attività lavorativa non già a favore della società che li aveva assunti, ma della società Collabora Engineering spa, divenuta poi Abruzzo Engineering scpa; precisavano di essere stati licenziati nel 2008 insieme ad altri dipendenti di Medea ricollocati anche essi all’interno del gruppo della predetta Abruzzo Engineering scpa. Chiedevano, quindi, che fosse accertato che essi avevano prestato la propria attività a favore della Abruzzo Engineering in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21 e 27 e, conseguentemente, dichiarare, ai sensi dell’art. 21, comma 4 di tale D.Lgs., l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la citata società ovvero, in subordine, dichiarare l’irregolarità del contratto di somministrazione intercorsa tra la Medea srl e la Abruzzo Engineering per violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21 e 27 e, per l’effetto, costituire, ai sensi dell’art. 27, comma 1 D.Lgs. citato, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra gli istanti e la società convenuta.

2. Il Tribunale di L’Aquila, con la pronuncia n. 356 del 2014, accoglieva il ricorso statuendo che i contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, stipulati tra ciascuno dei predetti (lavoratori) in data 1.2.2007, secondo la qualifica in essi rispettivamente prevista, e la società Medea srl, erano inefficaci e dichiarando la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra ognuno dei ricorrenti e la Abruzzo Engineering scpa, a decorrere dalla stessa data dell’1.2.2007 e con la medesima qualifica, mentre per converso andavano rigettate le domande di Euroservizi spa prov. AQ. spa.

3. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 24 del 2016, in riforma della gravata pronuncia rigettava la originaria domanda dei lavoratori ritenendo che tra Medea e Abruzzo Engineering scpa (a seguito della trasformazione di Collabora Engineering) non vi fosse alcun legame che giustificasse l’accoglimento delle domande come proposte; inoltre rilevava che, a riprova che non vi fosse alcuna commistione tra le due società, era significativo il fatto che i lavoratori avevano formulato analoga domanda anche nei confronti di un’altra società, Euroservizi Prov. AQ spa, con la medesima modalità, stessi orari e stesse qualifiche.

4. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione B.A., C.S., P.M., Pr.Ma. e T.F., affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria.

5. La Abruzzo Engineering scpa in liquidazione depositava memoria ex art. 380 bis, comma 1 in cui dava atto di avere resistito con controricorso notificato ma non tempestivamente depositato, per cui provvedeva altresì al deposito della procura speciale unitamente alla copia del controricorso come a suo tempo notificato.

6. La Euroservice Prov. AQ. spa non svolgeva, invece, alcuna attività difensiva.

7. Il PG non rassegnava conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115,116 e 246 c.p.c., per avere la Corte territoriale valutato la prova per testi, svolta nel giudizio di primo grado, in modo assolutamente unilaterale, valorizzando tutti i profili ed i testi contrari ai lavoratori e dando acriticamente credito a quelli favorevoli all’azienda; inoltre, sottolineano che non era stata rilevata l’inattendibilità e la incapacità a testimoniare del teste R..

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721,2724 e 2725 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente valutato la circostanza, circa l’esistenza dei contratti tra le società che avrebbero giustificato la somministrazione di lavoro, attraverso una prova per testi e non mediante atti scritti.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21 e 27 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere rilevato la Corte territoriale che l’intera vicenda determinava una evidente violazione delle citate disposizioni perchè realizzava una interposizione di lavoro espressamente vietata e per avere fatto riferimento a contratti di lavoro di cui avrebbe dovuto curare di avvedersi se erano stati prodotti in giudizio e se costituivano prove ritualmente assunte.

5. Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per essere stata la decis;one fondata su tre circostanze negative: a) la sussistenza di contratti che, invece, non erano mai esistiti; b) la proposta di lavoro rivolta ai lavoratori e da questi non accettata; c) l’assunta diversità tra la società Collabora Engineering e la società Abruzzo Engineering che invece avevano la stessa partita IVA.

6. Il primo motivo è infondato.

7. In primo luogo, deve rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non denunziate nel caso in esame ove viene contestata la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011).

8. Anche la dedotta violazione degli artt. 113 e 246 c.p.c., relativamente al teste R. (amministratore delegato di Collabora e di Collabora Engineering e, poi, direttore generale di Abruzzo Engineering) non è meritevole di accoglimento.

9. Il giudizio sulla capacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. è rimesso al giudice di merito (e nel caso in esame non è stato specificato dai ricorrenti che la eccezione sia stata rite et recte sollevata nei precedenti gradi), così come quello sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 15526 del 2000; Cass. n. 13054 del 2014).

10. Nella fattispecie, la Corte di merito ha escluso l’esistenza di un collegamento fraudolento o simulatorio, tra Sviluppo Lavoro e Collabora Engineering prima e, poi, tra Medea e Abruzzo Engineering non fondando il proprio assunto sulla sola deposizione del teste R., ma analizzando con articolata e congrua motivazione tutte le risultanze istruttorie orali (testi: Co., V., Vi., Q., E. e B., nonchè valutando il comportamento extra-processuale delle parti) di talchè l’accertamento sul punto si rivela ampiamente e logicamente analizzato attraverso l’esame di più testi e, in quanto tale, non è censurabile in questa sede sotto i profili denunciati.

11. Anche il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perchè interferenti tra loro, sono infondati.

12. La Corte di merito ha basato la propria decisione, sempre in ordine alla esclusione di un collegamento di imprese, sulla base di tutto il quadro probatorio emerso dalle deposizioni raccolte in primo grado e non solo sulla unica circostanza riferita dai testi, secondo cui tra le società risultavano stipulati contratti, che giustificavano i rapporti commerciali tra di loro, ove si stabilivano prestazioni e compensi tra le varie prestazioni affidate.

13. I contratti richiamati dai testi riguardavano, secondo l’iter decisionale dei giudici di seconde cure, rapporti di prestazione di servizi intercorsi tra le diverse società, relativamente ciascuno ad un ramo di attività e che giustificavano, perciò, l’espletamento da parte di terzi di un settore dell’attività stessa.

14. La esistenza di detti contratti è stata valutata, poi, unitamente agli altri indici presuntivi, indicati dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente citati (Cass. n. 3136 del 1999), ai fini di accertare la eventuale simulazione in ordine alla sussistenza, invece, di un unico rapporto lavorativo tra i dipendenti e le società del gruppo in virtù di un possibile collegamento funzionale.

15. Nel caso di specie, pertanto, i detti contratti di prestazione di servizi hanno costituito solo un tassello logico-giuridico, di completamento di una complessa indagine probatoria (in positivo ed in negativo) condotta dalla Corte di merito, e non il nucleo centrale del percorso argomentativo decisionale.

16. Ciò, conseguentemente, esclude, da un lato, la violazione degli artt. 2721 c.c. e ss. perchè il divieto della prova per testi, determinato dall’oggetto costituito da un contratto, vige soltanto per la prova della convenzione e non per quella di fatti diversi (Cass. n. 9243 del 2008) e, dall’altro, rende le conclusioni della Corte territoriale, desunte all’esito di una valutazione di ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla giurisprudenza per valorizzare elementi concreti come fonte di presunzione, al fine di ravvisare se vi fosse un collegamento tra imprese dello stesso gruppo ovvero una autonomia tra le diverse società, come il risultato di un accertamento di fatto relativo al merito della vicenda processuale, in relazione alla quale al giudice di legittimità spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte.

17. Infine, anche il quarto motivo non è meritevole di accoglimento.

18. La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fati storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (per tute Cass. n. 8053 del 2014).

19. Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale ha esaminato le circostanze denunciate nel motivo e ritenute dai ricorrenti erroneamente omesse: in particolare, i contratti di prestazione di servizi intercorsi tra le società di cui si è già detto; la proposta di lavoro rivolta ai lavoratori di passare alle dipendenze di altra società, emersa dalla testimonianza del R. (pag. 4 punto j della gravata pronuncia), nonchè la questione dei rapporti tra Collabora Engineering e Abruzzo Engineering, ove è stato specificato, per escludere la asserita trasformazione tra le due persone giuridiche, che relativamente alla seconda era stato precisato di avere rilevato solo una parte delle risorse strumentali ed umane della prima.

20. La problematica circa la ritenuta sussistenza (o insussistenza) di tali circostanze, ai fini probatori in ordine alla domanda di illecita somministrazione di manodopera, attiene, pertanto, all’esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, da parte del giudice di merito, che costituisce una valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato, come nel caso de quo.

21. Le censure denunziate esulano, pertanto, dal perimetro di operatività dell’invocato vizio.

22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

23. Le spese, liquidate come da dispositivo e parametrate alla attività espletata, seguono la soccombenza relativamente alla posizione di Abruzzo Engineering scpa in liquidazione. Al riguardo va rilevata l’ammissibilità del deposito della procura difensiva e della memoria, effettuato da tale società, perchè il presente ricorso risultava già depositato alla data del 30.10.2016 (data di entrata in vigore dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1) e successivamente fissato in adunanza camerale, per cui la parte intimata, che in base alla pregressa normativa avrebbe avuto ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, in ipotesi di mancata notifica o deposito (come nel caso in esame) del controricorso, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, ben poteva ritualmente presentare, nei termini di legge, memoria munita di procura speciale (cfr. Cass. n. 5508 del 2020; Cass. n. 12803 del 2019).

24. Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese di lite riguardanti l’altra società intimata che non ha svolto attività difensiva.

25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della Abruzzo Engineering scpa in liquidazione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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