Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22402 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28984-2017 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8925/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Torino sez. specializzata in materia d’immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano O.B.. Per quel che interessa, a sostegno della decisione è stato affermato in primo luogo che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007, conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017, il procedimento, regolato dall’art. 737 c.p.c. e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti quando sia disponibile la videoregistrazione o il verbale dell’audizione, così dovendo essere interpretati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 10 e 11. Nella specie la causa è stata decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria, non ritenendo, peraltro, il Tribunale, necessaria, in concreto la rinnovazione dell’audizione, ancorchè espressamente richiesta, per integrazioni o chiarimenti.

Nel terzo motivo di ricorso, da trattare prioritariamente in ordine logico è stata dedotta la violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, del proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza. Infatti il citato comma 10, prevede che il giudice provveda, visionata la videoregistrazione, e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa. Peraltro, nella specie, viene dedotto che il verbale non fosse stato validamente redatto perchè non indicate le ragioni dell’omessa videoregistrazione.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege e l’audizione della parte.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza n. 17717 del 2018, così massimata:

In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.

Non è necessario procedere all’illustrazione del merito della decisione impugnata e degli altri motivi di ricorso, in quanto assorbiti.

All’accoglimento del terzo motivo segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione del provvedimento impugnato perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

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