Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22402 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Quattro
Venti 162, presso l’avv. Laura Lucidi, rappresentato e difeso
dall’avv. Maurizio Benvenuto giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche (Ancona), Sez. 1, n. 36/1/10 del 15 dicembre 2009, depositata
il 15 febbraio 2010, notificata il 18 giugno 2010;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016
dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;
Udito l’avv. Paolo Marchini per l’Avvocatura Generale dello Stato,
che deposita atto di accettazione della rinuncia fatto pervenire
all’Avvocatura da parte del difensore del contribuente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
De Masellis Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione relativo ad una controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso per IRAP pagata come medico generico convenzionato SSN e ritenuta dal contribuente non dovuta;
Letto il controricorso del contribuente;
Letta l’istanza dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 28 luglio 2016 che ha dichiarato di rinunciare al ricorso preso atto del recente orientamento assunto in materia dalla Corte di cassazione, in particolare per intervento delle Sezioni Unite;
Letto l’atto di accettazione della rinuncia oggi depositato in udienza.
Ritenuto che debba esse dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia;
Ritenuto che sia giustificata la compensazione delle spese tenuto conto dell’accordo delle parti manifestato con l’accettazione della rinuncia al ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016