Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22401 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Credito Siciliano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia 66, presso
gli avv.ti Augusto Fantozzi, Roberto Tieghi e Francesco Giugliani,
che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia (Palermo – Sezione Staccata di Catania), Sez. 34, n.
228/34/08 del 26 maggio 2008, depositata il 23 giugno 2008, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 ottobre 2016
dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;
Udito l’avv. Roberto Altieri per delega per la parte
controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso dell’amministrazione concernente un contestato avviso di liquidazione di imposta ipotecaria e catastale dovuta a seguito di mancato riconoscimento dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 per un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del (OMISSIS) a rogito del Notaio Dott. F.F. concesso dalla Cassa San a Giacomo s.r.l. (successivamente incorporata dal Credito Siciliano S.p.A.) alla New Interlandi Moda s.r.l.;
Letto il controricorso dell’istituto bancario;
Vista l’istanza depositata in atti con la quale la società ricorrente dichiara di aver definito per condono la controversia di cui trattasi ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, pagando l’importo dovuto e dichiarando di rinunciare ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione; Vista la documentazione allegata all’istanza e ritenuto che sussistono nella specie i presupposti di legge per la definizione agevolata della lite (integrale pagamento del dovuto, durata ultradecennale della controversia e doppia soccombenza dell’amministrazione in primo e in secondo grado);
Vista la comunicazione dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catania, depositata il 17 ottobre 2016 che dichiara a termini di legge la regolarità dell’istanza di condono presentata dalla società ricorrente; Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che in ragione della definizione per condono si giustifichi la compensazione delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016