Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22400 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (OMISSIS) in proprio e nella qualità

di titolare della omonima impresa di costruzioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio

dell’avvocato BARONE CARLO MARIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARONE ANSELMO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE FOGGIA in persona del Sindaco pro tempore Ing. M.

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2

presso lo studio dell’avvocato DRAGONETTI DOMENICO (STUDIO DOTT.

PLACIDI ALFREDO), che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato D’AMBROSIO LUIGI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/04/2008, R.G.N. 1361/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANSELMO BARONE;

udito l’Avvocato LUIGI D’AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo S. citò in giudizio risarcitorio il Comune di Foggia sostenendo di avere subito un danno alla propria attività di imprenditore edile a causa dell’illegittimo comportamento procedimentale adottato dall’Ente nel rilascio di una concessione edilizia condizionata all’avvenuta acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni AA.SS. La domanda è stata respinta dal Tribunale di Foggia con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari.

Propone ricorso per cassazione lo S. attraverso cinque motivi. Risponde con controricorso il Comune di Foggia. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così come narrato nella sentenza impugnata, nella fattispecie in trattazione s’è verificato che, dopo che la commissione edilizia ebbe rilasciato parere favorevole al progetto presentato dallo S. (la demolizione di un antico edificio nel centro cittadino e l’edificazione di uno nuovo di molti piani), il sindaco chiese il parere della Soprintendenza (21 aprile 1991), rilasciando intanto la concessione edilizia subordinata all’acquisizione di quel parere favorevole (23 giugno 1991). Sia la richiesta di parere, sia la condizione apposta alla concessione edilizia furono impugnate dallo S. innanzi al TAR, il quale concesse sospensiva (30 gennaio 1992), poi annullata dal Consiglio di Stato (31 luglio 1992). Nelle more (9 ottobre 1991) la Soprintendenza diede parere negativo ed il Ministero per i Beni Ambientali Culturali impose (5 marzo 1992) vincolo indiretto sull’area in oggetto. Seguì ordinanza sindacale del 16 marzo 1992 di sospensione dei lavori che lo S. aveva iniziato in forza della sospensiva cautelare ottenuta dal TAR, della quale prima s’è detto. La vicenda processuale amministrativa si concluse con la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2003, che dichiarò legittimi gli atti adottati dal Comune di Foggia, il parere negativo della Soprintendenza ed il decreto ministeriale impositivo del vincolo indiretto.

Il primo motivo di ricorso concerne l’ordinanza sindacale di sospensione del 16 marzo 1992 alla quale sopra s’è fatto riferimento. Il ricorrente sostiene che quell’ordinanza (emessa quando il TAR aveva già concesso la sospensiva cautelare della condizione apposta alla concessione edilizia) era stata resa in carenza di potere, sicchè il giudicato amministrativo (che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di annullamento proposto avverso quell’ordinanza stessa) non impediva al giudice d’appello di delibare la questione, riscontrare la carenza di potere, disapplicare l’atto e dichiarare che la sospensiva stessa costituiva un fatto illecito generatore di danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Il secondo motivo sostiene che l’attività edificatoria che lo S. avrebbe compiuto, in assenza della sospensione dei lavori disposta dal sindaco, sarebbe stata legittima perchè, per effetto dell’ordinanza sospensiva del TAR, era venuto meno ogni ostacolo allo jus edificandi correlato alla concessione assentita.

Il terzo motivo aggiunge che il decreto ministeriale aveva imposto all’area un mero vincolo indiretto, il quale non impediva l’edificazione ma la limitava entro una determinata altezza;

peraltro, sostiene il ricorrente, l’attività edificatoria, una volta realizzata, non solo non sarebbe stata abusiva, ma non sarebbe neppure necessariamente sfociata nella sicura demolizione (come sostiene la sentenza), in quanto la volumetria realizzata in eccesso avrebbe potuto dar luogo al mero pagamento di una sanzione, in alternativa alla demolizione.

Il quarto motivo insiste nell’affermare che l’ordinanza sindacale di sospensione fu resa in carenza di potere, sempre sul presupposto che anche il parere negativo espresso dalla Soprintendenza era stato privato d’efficacia dall’ordinanza sospensiva del TAR e che il successivo decreto ministeriale non aveva fatto altro che imporre una minore altezza all’edificando fabbricato.

Il quinto motivo ribadisce la summenzionata carenza di potere sotto il diverso rilievo che, in relazione al vincolo indiretto in questione, solo la Soprintendenza aveva il potere di sospendere cautelativamente i lavori e non il sindaco. Tutti i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L’elaborazione svoltasi in questi ultimi anni, sia in dottrina che in giurisprudenza (a partire da S.U. n. 500 del 1999), intorno all’obbligazione risarcitoria aquiliana postula al centro della vicenda l’ingiustizia del danno, intesa come lesione di interessi giuridicamente rilevanti, a prescindere dal contrasto con una specifica norma di riferimento, posto che la clausola generale dell’art. 2043 c.c. è essa stessa norma primaria e non semplicemente disposizione sanzionatoria.

Alla luce di questo fondamentale principio, benchè non specificamente in questi termini, il giudice del merito ha condotto la valutazione della vicenda in trattazione, allorquando ha rilevato che il ricorrente difetta, nella fattispecie, di un interesse giuridicamente rilevante ai fini risarcitori e che dunque, in estrema sintesi, difetta il danno ingiusto quale requisito essenziale dell’obbligazione risarcitoria aquiliana.

Ed infatti, è stato congruamente e logicamente posto in evidenza che, nel susseguirsi dei provvedimenti (amministrativi e giurisdizionali) sopra evidenziati ed alla luce dello sviluppo finale assunto dalla vicenda, il comportamento dell’amministrazione s’è manifestato legittimo ed opportuno, sia quando ha sottoposto l’opera assentita alla preventiva concessione del parere favorevole della Soprintendenza (in considerazione della particolare localizzazione dell’opera stessa), sia quando, intervenuto il parere negativo della Soprintendenza e l’imposizione ministeriale del vincolo indiretto (elementi nuovi rispetto all’ordinanza sospensiva del TAR), ha disposto cautelativamente la sospensione dei lavori.

In tal ordine di idee, affermare che l’opera si sarebbe potuta comunque porre in essere, benchè con volumetrie di gran lunga più ridotte (in considerazione del minor numero di piani-realizzabili a seguito dell’intervenuto vincolo indiretto) è, per un verso, irrilevante, posto che l’edificio poi concretamente realizzabile era difforme rispetto a quello previsto nell’originaria concessione, e, per altro verso, controdeducente rispetto alla stessa tesi difensiva, siccome dimostra la correttezza dell’intervento dell’amministrazione attraverso sia l’apposizione della condizione, sia la sospensione disposta.

Così come non ha senso sostenere, come fa il ricorrente, che l’opera realizzata secondo l’originario progetto non necessariamente avrebbe dovuto essere demolita, ma avrebbe potuto comportare il mero pagamento di una sanzione, in quanto tale affermazione finisce comunque con il riconoscere l’illegittimità dell’originario progetto e, dunque, la legittimità dell’intervento dell’ente, diretto alla tutela del territorio.

In conclusione, la tesi del ricorrente rivela la sua fragilità laddove parcellizza la vicenda, traendo a suo vantaggio lo stretto lasso temporale di vigenza della sospensione cautelare disposta dal primo giudice amministrativo, senza tener conto nè degli elementi nuovi e diversi in base ai quali il sindaco dispose la sospensione dei lavori, nè del fatto che la sospensione resa dal TAR fu poi annullata dal Consiglio di Stato, nè dell’esito finale dell’intera e complessa fattispecie, che, sostanzialmente vide il riconoscimento, in sede giurisdizionale, della legittimità dell’operato dell’amministrazione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 8000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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