Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22400 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9519/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO

n. 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

GIANFRANCO DI GARBO, BARBARA DAINI, FRANCESCO FLORENZANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2737/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha annullato la sanzione irrogata al Credito Emiliano spa per il ritardato pagamento della tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.

La società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia ricorrente, con la quale si prospetta la violazione dell’art. 21 tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, è manifestamente fondata alla luce dei precedenti di questa Corte – nn. 9344/2016 e 19044/2016 – che, nel richiamare medesimi principi già espressi in precedenza (Cass. n. 8825/2012, Cass. n. 21777/2014), hanno riconosciuto la piena legittimazione passiva dell’utente rispetto all’ipotesi del ritardato pagamento della tassa c.d. sui telefonini – v. in particolare, pag. 9, p. 2.3 Cass. n. 19044/2016.

Le superiori considerazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte dalla controricorrente in memoria, non potendosi disconoscere che la pronunzia di questa Corte n. 19044/16 – già menzionata -, nel cassare la pronunzia di secondo grado che aveva ritenuto l’obbligo di corresponsione del tributo in discussione a carico del concessionario del servizio quale unico soggetto legittimato al versamento dell’imposta, escludendo l’applicazione di veruna sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, a carico dell’utente finale ha espressamente ed in modo argomentato ricostruito il composito quadro normativo che giustifica la riscossione presso l’utente finale della TGC. Argomenti che sono idonei a superare i rilievi difensivi esposti nel controricorso quanto alla soggettività passiva dell’utente finale rispetto al pagamento della TCG anzidetta.

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va per l’effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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