Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2240 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 923-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI

37 presso lo studio dell’avvocato SALBERINI FABRIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato D’ELETTO LUCIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato NAPOLI SALVATORE per delega Avv.

D’ELETTO LUCIO, pende atto di rinuncia al ricorso da parte

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero e l’agenzia delle entrate impugnano la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in rigetto del gravame di questa, accoglieva l’impugnativa di D.T. avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, trascrizione, ipotecaria e INVIM, fondato sul mancato riconoscimento dell’agevolazione per la prima casa relativamente alla sentenza concernente l’acquisto per usucapione.

A sostegno deducono un unico motivo, seguito da rinuncia ad esso, mentre la contribuente resiste con controricorso, senza essersi opposta ad essa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che i ricorrenti hanno fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso in data 13.10.2010, regolarmente notificato alla resistente, che nulla in proposito oppone, anche se formalmente non ha fatto pervenire atto di adesione.

Ciò premesso, si rileva che è venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla delibazione del ricorso, che conseguentemente va dichiarato inammissibile, in mancanza di atto formale di adesione ad essa da parte della controricorrente, giusta il combinato disposto degli artt. 100 e 390 e segg. c.p.c..

Quanto alle spese del giudizio, in mancanza di regolamento tra le parti medesime, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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