Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2240 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19773-2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1958/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/02/2014 R.G.N. 30670/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1958 del 2014, qualificando l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione alla intimazione di pagamento (che era stata notificata il 25 luglio 2013), depositata il 28 agosto 2013 e relativa alla contribuzione omessa per l’anno 2007 (di cui a precedente cartella esattoriale) proposta da S.R. in ragione: della mancata notifica della cartella di pagamento; del difetto di motivazione della stessa; della intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36;

avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. S.R. sulla base di un motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 615,616,617 e 618 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 46 del 1999, agli artt. 24 e dell’art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che la sentenza impugnata aveva qualificato erroneamente l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi posto che le ragioni di opposizione avrebbero invece integrato questioni relative al merito della pretesa, come tali soggette al termine di opposizione di 40 giorni ai sensi dell’art. 24 D.Lgs., che il ricorrente individua nell’aver rilevato la violazione dei termini per la liquidazione delle imposte indicati nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (non essendo stato mai notificato alcun atto prima della intimazione di pagamento) e nella ambiguità e contraddittorietà della intimazione di pagamento nella parte in cui la descrizione dei tributi riporta il riferimento temporale delle pretese dell’amministrazione finanziaria;

Equitalia Sud Italia s.p.a. è rimasta intimata;

l’INPS ha rilasciato procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è infondato;

parte ricorrente riconosce che le ragioni di opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 25 luglio 2013, ed alla sottesa cartella, prospettate nel giudizio di primo grado erano legate a due aspetti: 1) l’intimazione era scaturita da una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate non comunicata e da una cartella mai effettivamente notificata; tale intimazione era anche tardiva ai sensi del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; 2) l’intimazione di pagamento era viziata in quanto la descrizione del tributo riportava descrizioni ambigue e contraddittorie che non consentivano di comprendere il riferimento temporale delle pretese dell’amministrazione finanziaria;

tali ragioni di opposizione, seppure concludano per l’illegittimità della pretesa esecuzione, censurano le modalità della procedura di riscossione iniziata con l’iscrizione a ruolo e non mirano a contestare lo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata, dunque, correttamente il Tribunale ha inquadrato la fattispecie all’interno della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;

infatti, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento, e quindi anche della conseguente intimazione di pagamento, integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poichè è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicchè, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 (vd. Cass. n. 21080 del 2015);

questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 13381 del 2017), inoltre, ha avuto modo di affermare il principio, ora applicabile, secondo il quale, in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum”, che, nell’opposizione all’esecuzione, investono l'”an” della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell’opposizione agli atti esecutivi, investono il “quomodo”, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva;

è, pertanto, corretta la qualificazione posta in essere dalla sentenza impugnata dell’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità della stessa opposizione;

il ricorso va, dunque, rigettato;

non si provvede sulle spese atteso che Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva e l’Inps si è limitato a depositare procura speciale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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