Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2240 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16388-2014 proposto da:

C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 371/2013 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 371/21/13 pubblicata il 17 dicembre 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrata avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 192/1/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.F.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate e con il quale era stato determinato il maggior reddito da compensi professionali per Euro 111.104,00 a frontè di Euro 30.239,00 dichiarati, sulla base della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai prelevamenti e versamenti effettuati sul conto corrente proprio e cointestato al proprio coniuge, con conseguente maggiori imposte IRPEF, IVA ed ILOR;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che alla fattispecie in esame non si applica il termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, previsto per il caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività commerciali al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente, ma non nel caso, come quello in esame, in cui il medesimo contribuente era stato già messo in grado di difendersi trattandosi di verbali di contraddittorio e non di verbali di constatazione;

che la Commissione tributaria regionale ha inoltre considerato che la presunzione legale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è applicabile anche ai professionisti e può essere vinta solo con prove precise che il contribuente non aveva fornito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

C.F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione;

che M.D. si è costituita ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo universale in qualità di erede di C.F.M. deceduto nelle more del giudizio;

che la costituzione di M.D. è inammissibile non avendo questa documentato la dedotta qualità di successore a titolo universale;

che con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto da tale norma dal termine delle operazioni di controllo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;

che con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, affermandosi che la presunzione legale prevista da tale norma può essere superata anche da altre presunzioni da parte del contribuente, e comunque questi aveva prodotto documentazione da cui si potrebbe evincere che le somme versate e prelevate non si riferiscono all’attività professionale svolta;

che con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentandosi la mancata pronuncia da parte del giudice dell’appello su tutti i motivi di impugnazione;

che il primo motivo è infondato. E’ infatti insegnamento di questa Corte, che le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12, comma 7, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti (Cass. ord. n. 8628/16). Correttamente, quindi, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame il termine invocato inteso a garantire la difesa del contribuente che, in questo caso, aveva avuto modo di difendersi proprio nel contraddittorio verbalizzato;

In ordine al secondo motivo di ricorso va considerato che la questione va oggi posta in termini diversi, poichè nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014 n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole “o compensi”. Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (artt. 136 Cost., e L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3); di conseguenza gli effetti della pronunzia retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 – 01). La citata sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, trova applicazione anche nel presente procedimento, in quanto il rapporto processuale non si è ancora esaurito. Inoltre, trattandosi di una questione di diritto, può essere rilevata d’ufficio, senza necessità di preventiva prospettazione della questione alle parti, perchè la regola di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, si riferisce soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. 20 luglio 2011, n. 15964).

Il secondo motivo di ricorso pertanto deve essere accolto, e la causa, in cui deve essere rideterminato il reddito imponibile, con accertamento in fatto che escluda i prelievi bancari dal computo dell’imponibile, va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio, in cui dovrà essere osservato il seguente principio di diritto: “per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 pubblicata l’8 ottobre 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole “o compensi”, gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purchè non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del in contribuente;

che il terzo motivo è assorbito;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione a quanto sopra esposto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA