Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 224 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29582/2015 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze, depositato in

data 11 novembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ranieri Roda con delega orale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con Decreto n. 563 del 2015, il consigliere designato della Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda di equa riparazione proposta da R.D. in relazione alla irragionevole durata di un procedimento, del pari in materia di equa riparazione, iniziato nel maggio 2010, articolatosi in tre fasi (cognizione dinnanzi alla Corte d’appello di Perugia; legittimità dinnanzi alla Corte di cassazione; esecuzione dinnanzi al Tribunale di Roma) e conclusosi in oltre quattro anni (luglio 2014), e liquidava in favore del ricorrente un indennizzo di Euro 291,62;

che avverso questo decreto il Ministero della giustizia proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter;

che la Corte d’appello di Firenze, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza formulata dalla difesa erariale, sul rilievo che fosse competente la Corte d’appello di Perugia, atteso che il giudizio, unitariamente considerato, si era concluso a Roma;

che per la cassazione di questo decreto il R. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 11 c.p.p., artt. 38 e 50 c.p.c.) il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel mentre ha correttamente considerato il giudizio presupposto in modo unitario, avrebbe invece errato nel ritenere che la competenza dovesse essere determinata avuto riguardo al luogo di conclusione del giudizio presupposto e non anche al luogo in cui lo stesso processo è iniziato;

che occorre preliminarmente rilevare che “de pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 c.p.c.) devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal caso, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria” (Cass. n. 9268 del 2015; Cass. n. 3077 del 2006);

che, nella specie, sussistono le condizioni per la conversione del ricorso ordinario in regolamento necessario di competenza, atteso che il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2015 e cioè entro il termine di trenta giorni dal deposito del decreto impugnato (11 novembre 2015);

che, nel merito, il ricorso è fondato, atteso che la soluzione adottata dalla Corte d’appello di Firenze si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della individuazione del giudice competente a decidere in ordine alla domanda di equa riparazione deve aversi riguardo, in base alla formulazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, vigente fino al 31 dicembre 2015, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 6307 del 2010) al luogo in cui il giudizio presupposto è iniziato e non anche a quello in cui è terminato;

che, nella specie, posto che il giudizio della cui irragionevole durata si discute è iniziato presso la Corte d’appello di Perugia, il giudizio era stato correttamente radicato dinnanzi alla Corte d’appello di Firenze; che la soluzione non può mutare per effetto della modifica della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, apportata dalla L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, per effetto della quale “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’art. 125 c.p.c.”;

che, invero, “ai fini della determinazione della competenza (nella specie, competenza territoriale per l’equa riparazione da irragionevole durata del processo), l’art. 5 c.p.c., quando esclude la rilevanza dei mutamenti normativi in corso di causa, va interpretato in conformità alla ratio di favorire – non già di impedire – la perpetuatio iurisdictionis, sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della domanda, l’incompetenza non può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente in forza di una legge entrata in vigore nel corso del giudizio (nella specie, la L. n. 208 del 2015, che ha modificato della L. n. 89 del 2001, art. 3)” (Cass. n. 4059 del 2016);

che, dunque, posto che la regola derivante dall’art. 5 c.p.c., è quella della irrilevanza delle modificazioni di fatto e di diritto rispetto al momento di proposizione della domanda, salvo il caso in cui la modifica normativa determini la competenza del giudice erroneamente adito sulla base della previgente disciplina, deve escludersi che tale deroga possa operare nel caso di specie, atteso che il giudizio non è stato iniziato dinnanzi alla Corte d’appello di Perugia, nè è attualmente pendente presso detto giudice, avendo la ricorrente contestato la statuizione sul punto della Corte d’appello di Firenze (in termini, Cass. n. 17981 del 2016);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con dichiarazione della competenza della Corte d’appello di Firenze, dinnanzi alla quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Firenze, dinnanzi alla quale rimette le parti previa riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA