Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 224 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 224 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente-

SoP

contro

ABATANTUONO GIOVANNI
-intimato-

n-96/06/0g
avverso la sentenza Ag,31/10/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il
7.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

udienza

del

dal

30.10.2013

Consigliere

Roberta

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Sergio Del Core che ha concluso per

secondo ed, in subordine, per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia dell’Entrate ricorre, affidandosi a tre
motivi, per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, rigettandone l’appello, aveva
confermato la decisione di primo grado di accoglimento
del ricorso proposto da Giovanni Abatantuono, agente di
commercio, avverso il silenzio rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di
rimborso dell’IRAP versata per gli anni di imposta 1998
e 1999.
I

Giudici

di

appello hanno

ritenuto

che

l’insussistenza dei requisiti per escludere
l’applicabilità dell’IRAP si evincesse dalla stessa
attività di agente di commercio svolta dal
contribuente, senza una struttura organizzativa e con
mezzi tecnici strettamente necessari all’esercizio
della professione.

2

l’accoglimento del primo motivo con assorbimento del

L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo -rubricato

in

relazione

all’art.360 n.3 c.p.c. violazione o falsa applicazione
dell’art.9 della legge 27.12.2002 n.289- la ricorrente,

circostanza verificatesi successivamente alla
costituzione in primo grado) che il contribuente aveva
presentato per le annualità dal 1997 al 2001 domanda di
condono ex art.9 della legge n.289/2002, deduce
l’errore perpretato dal Giudice di appello per non
avere ritenuto, con violazione dell’indicata normativa,
che la presentazione di detta istanza precludesse al
contribuente ogni possibilità di rimborso per le
annualità definite in via agevolata.
2. Con il secondo motivo – rubricato

violazione e falsa

applicazione dell’art.36 e 132 del d.lgs.n.546/92, 112
c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.-

la

ricorrente, sulla base degli elementi fattuali sopra
rappresentati, eccepisce la nullità della sentenza
impugnata per aver omesso di motivare in relazione al
formulato motivo di impugnazione riguardante gli
effetti del condono.
3.Infondato il secondo motivo, dovendosi ritenere che
la Commissione Tributaria, decidendo la controversia

3

premesso di avere rilevato in appello (perché

nel merito, abbia implicitamente rigettato il motivo di
appello relativo alla preliminare questione attinente
all’inammissibilità dell’istanza di rimborso, il
ricorso va accolto con riferimento al primo motivo,
assorbente il terzo ed il quarto (entrambi rivolti alla

presupposti per l’applicazione dell’IRAP).
4.Costituisce,

invero,

orientamento consolidato di

questa Corte, cui il Collegio ritiene dare seguito, il
principio per cui “in tema di condono fiscale e con
riferimento alla definizione automatica prevista
dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
presentazione della relativa istanza preclude al
contribuente ogni possibilità di rimborso per le
annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi
compreso il rimborso di imposte asseritamente non
dovute per assenza del relativo presupposto (nella
specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a
definire “transattivamenteu la controversia in ordine
all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente
di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti
e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare
la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del
caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o
corrispondere quanto dovuto per la definizione

4

censura della motivazione in punto di sussistenza dei

agevolata,

ma

senza

possibilità

di

riflessi

o

interferenze con quanto eventualmente già corrisposto
in via ordinaria” (Cass.n.1967/12).
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata che,
invece, entrando nel merito, ha implicitamente ed

ammissibile l’istanza di rimborso. Va disposto il
rinvio al Giudice di merito affinché, oltre a regolare
le spese di questo grado di legittimità, provveda
all’esame dell’eccezione implicitamente rigettata alla
luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
delle spese di questo grado, a diversa sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
30.10.2013.

erroneamente, per quanto sopra detto, ritenuto

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