Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22399 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA N. COVIELLO 47, presso lo studio dell’avvocato RAUSO ROSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MEGALI INNOCENZO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA POLICLINICO SAN MARCO S.P.A. in persona del Sig.

Direttore Generale Rag. G.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIVELLATO

FERDINANDO T. giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2009, R.G.N. 2534/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato INNOCENZO MEGALI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il T., avendo subito una contusione ad una spalla, si fece sottoporre presso la Casa di Cura Policlinico San Marco spa a terapia con ionoforesi. Ne derivò la necrosi della zona di cute trattata ed il paziente citò in giudizio la struttura sanitaria per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento della domanda, determinò in sei mesi la durata dell’inabilità temporanea e qualificò nella percentuale dell’8% i postumi invalidanti. Disattese, invece, la pretesa dell’attore alle retribuzioni non percepite dalla data del proprio licenziamento all’età pensionabile e negò il risarcimento della riduzione della capacità lavorativa specifica.

L’appello della T. è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza che ora il T. stesso impugna per cassazione attraverso due motivi. Resiste con controricorso la Casa di Cura. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, la CTU non aveva esaurientemente argomentato in ordine all’esclusione del danno da riduzione di capacità lavorativa specifica ed alla quantificazione dell’inabilità temporanea.

Il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui afferma che in primo grado l’attore ha omesso la domanda risarcitoria in ordine alla ridotta capacità lavorativa specifica e che, peraltro, il primo giudice dichiara essere stata comunque risarcita mediante gli indennizzi e la rendita vitalizia riconosciuti e corrisposti dall’INAIL. I motivi sono da respingere.

In primo luogo va rilevata l’inadeguatezza e la genericità dei quesiti posti a corredo dei motivi (richiesti a pena d’inammissibilità in considerazione della data di deposito -27 febbraio 2009 – della sentenza impugnata).

In secondo luogo occorre osservare che i motivi di ricorso costituiscono la pedissequa riproposizione dei motivi d’appello già formulati, senza contenere specifiche censure avverso le argomentazioni poste a sostegno delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata. Essi, piuttosto, tendono a riproporre innanzi alla Corte di legittimità questioni di mero fatto.

Per altro verso, deve essere considerato che la sentenza fornisce adeguata risposta a tutti i quesiti posti (ancora oggi) dal ricorrente, attraverso una motivazione congrua e logica, peraltro immune da vizi giuridici.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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