Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22399 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22399

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9509-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MILK TRADE S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

n. 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARLA COMELLA, ANTONIO COMELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11870/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania che ha ritenuto inammissibile in appello l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso di IVA versata dalla società Milk Trade s.r.l. sulla base di un condono.

La società contribuente si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. La CTR avrebbe errato nell’escludere la proponibilità della eccezione di decadenza formulata dall’Agenzia delle entrate soltanto in grado di appello.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, questa Corte, con orientamento consolidato, è ferma nel ritenere che in materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in favore dell’amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicchè la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove – cfr. Cass. n. 5862/2013, Cass. n. 4670 del 23/03/2012, Cass. n. 317 del 13/01/2015.

Resta solo il caso di aggiungere, per confutare i rilievi difensivi espressi dalla parte controricorrente, che il superiore indirizzo deve considerarsi viepiù valevole con riguardo ai tributi armonizzati che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e per i quali, pertanto, il vincolo di indisponibilità si colora di profili ancora più accentuati – cfr. Corte cost. n. 225/2014, Cass. n. 247/2011 -. Va ancora sottolineato, rispetto a quanto dedotto in memoria dalla contro ricorrente, che la censura esaminata attiene alla statuizione della CTR che ha ritenuto l’inammissibilità dell’eccezione, qualificata come di decadenza, da parte del giudice di appello, esulando dall’esame di questa Corte ogni altra questione concernente la proponibilità dell’istanza di rimborso in relazione al diniego di condono, non oggetto di esame da parte della CTR.

La sentenza impugnata è quindi incorsa in errore.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campanaia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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