Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22399 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. I, 05/08/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 05/08/2021), n.22399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Ameriga Petrucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Vulture (PZ), via Marconi 76;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)) – UTG Potenza, rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato

nei suoi uffici di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Potenza, depositata il

29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2021 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, Giudice di Pace di Potenza ha rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Potenza il 13 dicembre 2018. In particolare, il giudice ha confermato la legittimità dell’espulsione in quanto il ricorrente era privo di permesso di soggiorno, essendo stata dichiarata dal Tribunale di Milano, con provvedimento del 23 maggio 2017, l’estinzione del giudizio da lui proposto avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale; ha quindi dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso, riferiti: all’inesistenza del decreto prefettizio per violazione dell’art. 13, comma 2 testo unico sull’immigrazione, alla mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del Prefetto, all’omessa motivazione circa l’impossibilità dell’accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea, alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, all’insussistenza dei presupposti per l’espulsione per eccesso di potere e violazione di legge, alla mancata considerazione del rischio di persecuzione nel paese di destinazione.

2. Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) il vizio di motivazione del provvedimento, sul rilievo che il Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa al difetto di autenticazione della copia consegnata al ricorrente in sede di notifica del decreto di espulsione; 2) il vizio di motivazione del provvedimento, perché Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato sulla questione delle formalità necessarie per l’autenticazione della copia; 3) la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancata pronuncia del giudice sulla questione della illegittimità della sottoscrizione del decreto di espulsione da parte del Viceprefetto vicario anziché del Prefetto; 4) la violazione di legge e il vizio di motivazione, per l’omessa pronuncia quanto alla mancanza di motivazione dell’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale; 5) la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Giudice die Pace omesso di pronunciarsi sulla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, e in particolare della L. n. 241 del 1990, art. 3 per omissione dell’avviso di apertura del procedimento; 6) la violazione del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2008/115/CE, e l’apparenza della motivazione relativamente alla affermata estinzione del giudizio relativo al ricorso al Tribunale di Milano avverso il diniego di protezione internazionale, nell’ambito del quale ricorrente deduce di non avere avuto alcuna comunicazione del provvedimento di estinzione, mentre il suo avvocato aveva invano tentato di contattare il legale che aveva seguito quel giudizio; 7) la violazione di legge, la nullità del processo e il vizio di motivazione, per la mancata attivazione da parte Giudice di Pace dei suoi poteri istruttori di ufficio, al fine di accertare la violazione del divieto di refoulement in relazione al dedotto rischio di persecuzione del ricorrente in caso di rimpatrio; 8) la violazione di legge, per l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto di espulsione.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza dei motivi, dalla cui formulazione non emerge, neppure per sintesi, quali siano i passaggi del ricorso al Giudice di Pace con cui erano state sollevate le questioni sulle quali si lamenta che il giudice non si sia pronunciato. I motivi di ricorso per cassazione sono, inoltre, privi di attinenza alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non ha omesso la motivazione sui motivi di ricorso al giudice di pace, perché, una volta confermata la sussistenza dell’assorbente ragione di espulsione costituita dal difetto di titolo di soggiorno, ha statuito che “gli altri motivi di ricorso restano assorbiti”; e tale statuizione di assorbimento non è fatta oggetto di specifica censura. Quanto, in particolare, all’ottavo motivo di doglianza, deve rilevarsi che lo stesso è inammissibile, oltre che per le ragioni appena esposte, anche perché il provvedimento del giudice sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione non ha forma né sostanza di sentenza, avendo natura cautelare, di talché non è ricorribile per cassazione (Sez. 1, n. 28877 del 30/12/2005, Rv. 588066).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese dal ricorrente soccombente, in mancanza di costituzione della controparte.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA