Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22398 del 22/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22398 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
SPANU Clementina, elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia n.
14, presso l’avv. Franco Sabatini, che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Pietro Torricelli, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia
Romagna n. 91/10/07, depositata il 10 dicembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno

Data pubblicazione: 22/10/2014

2″

2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Stefano Di Meo (per delega) per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del
Core, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna

Clementina Spanu, è stata dichiarata la cessazione della materia del
contendere, previo annullamento del provvedimento di diniego della
definizione della lite pendente emesso dall’Ufficio, lite concernente una
cartella di pagamento notificata alla contribuente per IRPEF del 1994, a
seguito di omessa impugnazione del prodromico avviso di accertamento.
Il giudice d’appello ha ritenuto la controversia definibile ai sensi dell’art.
16 della legge n. 289 del 2002, in quanto la contribuente, avendo eccepito
(sin dal primo grado) l’omessa notifica dell’avviso di accertamento, aveva
rimesso in discussione il merito della controversia.
2. La contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia l’insufficienza e
contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto del ricorso
introduttivo: lamenta che la parte motiva della sentenza, in cui si afferma
che la contribuente aveva dedotto il vizio di mancata notifica dell’avviso di
accertamento presupposto, è in contraddizione sia con la premessa in fatto
della sentenza stessa (nella quale si riferisce della denuncia di meri vizi
propri della cartella), sia con il ricorso introduttivo, che non conteneva tale
censura; inoltre, la sentenza sarebbe, comunque, sul punto,
insufficientemente motivata.
Con il secondo motivo, è lamentata la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n.
546 del 1992, insistendo nella tesi secondo cui solo in appello la
contribuente avrebbe dedotto l’omessa notifica dell’avviso prodromico, così
incorrendo nel divieto di proporre eccezioni nuove in appello.
I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono
inammissibili e, comunque, infondati.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince, con evidenza, che il
2

indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di

astNTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATER1A1RIBUTARIA
giudice d’appello, nel definire l’ambito del thema decidendum introdotto

dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, ha compiuto un
accertamento di fatto e una valutazione interpretativa della domanda, sotto il
profilo della individuazione dei vizi dedotti, includendovi anche la denuncia
della mancata notifica dell’atto presupposto: e in questa sede le censure
suddette si rivelano inadeguate e prive di specificità (peraltro, non vi è
contraddittorietà intrinseca della motivazione, poiché nella narrativa della
possono essere riferite alla mancata notifica dell’avviso di accertamento).
In ogni caso, la contribuente ha riprodotto nel controricorso il contenuto
testuale del ricorso introduttivo, dal quale si evince con sufficiente chiarezza
che la denuncia della mancata conoscenza dell’atto prodromico alla cartella
impugnata era stata proposta.
2. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 16 della
legge n. 289 del 2002, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, formulando
il quesito se “con riferimento ad una cartella esattoriale emessa in seguito a
mancata impugnazione di un atto di accertamento debitamente notificato
(…), laddove detta cartella sia stata impugnata per vizi propri nei confronti
del solo concessionario della riscossione”, violi le nonne anzidette la
sentenza che ritenga la lite definibile ai sensi dell’art. 16 cit.
L’infondatezza del motivo deriva quale effetto del rigetto dei primi due,
basandosi su un presupposto (omessa impugnazione della cartella sotto il
profilo della mancata notifica dell’avviso d’accertamento) risultato
smentito: ben poteva, quindi, la lite essere definita, investendo essa la
correttezza della sequenza procedimentale adottata dall’Ufficio.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

DEPOSITATO IN CANCELLENA
IL

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida
in €. 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2014.

l2

sentenza sono riportate doglianze — esposte in primo grado — che ben

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA