Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22398 del 06/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 06/09/2019), n.22398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26914-2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE, DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2702/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto in data 10 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da L.M. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6:

in particolare il Tribunale, dopo aver preso atto che il racconto del richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria per sfuggire alle persecuzioni dello zio, membro della setta degli Ogboni) mancava di coerenza interna e rappresentava una serie di esperienze contuse e non riscontrabili neppure in termini di verosimiglianza: i) constatava come non ricorressero verosimili motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato; ii) escludeva che potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria per il grave pericolo a cui il migrante sarebbe stato sottoposto in caso di rientro nel proprio paese, dato che la zona di provenienza del migrante (Edo State) non rientrava in quelle dove (OMISSIS) aveva tatto assurgere il conflitto al livello di guerra civile ne era teatro di episodi di conflitto armato; iii) riteneva che non potesse essere riconosciuta la protezione di carattere umanitario, in quanto i timori di persecuzione politica personale in caso di rientro in patria erano del tutto astratti e congetturali e il richiedente asilo, privo di patologie che necessitassero di cure da svolgersi in Italia, non aveva particolari legami con il territorio nazionale;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia L.M., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 95 del 2008, art. 8: il Tribunale avrebbe valutato in maniera apodittica la situazione esistente nella regione dell’Edo State, non indicando alcuna fonte internazionale qualificata oltre al richiamo a un solo rapporto di Amnesty International; nè l’asserita inverosimiglianza e

contraddittorietà del racconto potevano costituire valido motivo per negare la protezione sussidiaria, in quanto in presenza di una situazione del paese di origine fuori dal controllo delle autorità statuali sotto il profilo del contenimento della violenza non era necessario che il migrante rappresentasse una esposizione a rischio diretta c personale, essendo la stessa desumibile dalla situazione generalizzata; sarebbe dunque mancata una valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine del richiedente asilo;

3.2 il motivo e manifestamente infondato;

questa Corte (Cass. 3016/2019) ha già chiarito che l’attenuazione del principio dispositivo in cui la “cooperazione istruttoria” consiste si colloca non dal versante dell’allegazione, ma esclusivamente da quello della prova; sicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni tali da giustificare raccoglimento della domanda nulla fattispecie oggettivamente dedotta, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c, (Cass. 17069/21118);

il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, tramite l’acquisizione ufficiosa degli elementi istruttori necessari, era perciò circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine;

la denuncia di inosservanza di un simile obbligo non e condivisibile: il Tribunale infatti, traendo argomento dal rapporto annuale di Amnesty International 2017 – 2018, ha evidenziato come il ricorrente provenisse da una zona della Nigeria nella quale non risultava che (OMISSIS) avesse fatto assurgere il conflitto al livello di guerra civile e non erano stati evidenziati specifici episodi di conflitto armato;

in definitiva il Tribunale, mentre con riguardo al profilo della situazione personale del ricorrente ha debitamente effettuato la verifica di credibilità richiesta dalla legge, rispetto al profilo della situazione obiettiva del paese di provenienza ha altrettanto debitamente acquisito i necessari elementi informativi, traendo da essi l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

4.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e della circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo: il Tribunale a torto non avrebbe ravvisato la necessità di garantire la protezione umanitaria al richiedente asilo a fronte della temporanea impossibilita di procedere al suo rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, a prescindere dal fatto che una simile condizione non fosse riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); al contrario il collegio di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze addotte dal ricorrente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, per verificare se le stesse giustificassero la richiesta subordinata di protezione umanitaria;

4.2 il motivo, da esaminarsi alla luce del regime previgente applicabile alla fattispecie concreta (Cass. 4890/2019), è manifestatamente infondato;

vero è che il sistema della protezione internazionale richiede un esame complessivo della domanda al fine di valutare l’eventuale ricorrere dei presupposti per la concessione di una delle tre misure che compongono l’attuazione della previsione costituzionale in materia di asilo (cfr. Cass. 16362/2016, Cass. 10686/2012);

il giudice di merito deve perciò esaminare le circostanze addotte dal richiedente, ai fini della concessione delle due misure maggiori, anche per verificare se le stesse giustifichino la richiesta subordinata di protezione umanitaria, non potendosi ritenere che quest’ultima necessiti dell’allegazione di autonomi profili di vulnerabilità (Cass. 3442/2018);

il provvedimento impugnato tuttavia non si e sottratto a una simile verifica, poichè il Tribunale – laddove ha dato conto, seppur rispetto al riconoscimento della protezione sussidiaria, dell’assenza di episodi di conflitto) armato nella regione di provenienza del ricorrente – ha registrato una condizione di sicurezza che non poneva alcun ostacolo al suo rimpatrio, esprimendo così implicitamente una valutazione utile anche al fine di escludere la sussistenza di ragioni per riconoscere sotto questo profilo la protezione umanitaria;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2009, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA