Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22397 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1853/2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

GALLETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, e

LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/04/2014 R.G.N. 73/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.4.2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di L.A. volta a conseguire una rendita per la malattia professionale asseritamente derivatagli dall’infortunio occorsogli in data (OMISSIS);

che avverso tale pronuncia L.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza” e “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale “dedicato solo 19 righe alla motivazione, ribadendo sostanzialmente la correttezza della CTU espletata in primo grado, cui ha aderito completamente”, senza tenere “in nessuna considerazione le censure mosse nel ricorso in appello” (così il ricorso per cassazione, pagg. 7-8);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ravvisato, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite;

che, con riguardo al primo motivo, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 c.p.c., n. 5 e nella misura in cui si denunci una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. nn. 23093 del 2016 e 27807 del 2017);

che, ciò posto, il motivo è all’evidenza inammissibile, proponendosi di veicolare – ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale – una richiesta di riesame del giudizio di fatto in base al quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza in specie dell’etiologia professionale della malattia denunciata in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo non è punto ammessa, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

che del pari inammissibile è il secondo motivo, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, rientrando la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, non è censurabile per cassazione il mancato uso di tale facoltà, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, da ult., Cass. n. 11329 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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