Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22396 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 319/2015 proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

sul ricorso 363/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE

DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 545/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2014 R.G.N. 1001/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.6.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto, per intervenuta prescrizione dei crediti, l’opposizione proposta da B.M. avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione in relazione a pretese contributive dell’INPS già oggetto di una cartella esattoriale non opposta;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Nord s.p.a., deducendo che erroneamente la Corte aveva ritenuto che la prescrizione dei contributi oggetto di una cartella esattoriale non opposta dovesse essere quinquennale e non decennale;

che altro ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza è stato successivamente proposto dall’INPS, che ha dedotto il medesimo motivo di censura;

che B.M. è rimasto intimato rispetto ad entrambi i ricorsi;

che Equitalia Nord s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha atto che, nelle more, i crediti in questione sono stati oggetto di sgravio in quanto ricadenti nella disciplina di cui al D.L. n. 119 del 2018 (conv. con L. n. 136 del 2018).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente disposta ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza;

che l’impugnazione della società concessionaria dei servizi di riscossione va senz’altro dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo nelle more intervenuto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, per come documentato nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.;

che l’impugnazione dell’INPS va per contro ritenuta infondata, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);

che, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva, nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio di legittimità;

che, essendo la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017), onde la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso va attestata soltanto nei confronti dell’INPS.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di Equitalia Nord s.p.a. e rigetta il ricorso dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’INPS dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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