Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22396 del 04/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza di ufficio proposto dalla Corte
d’appello di Roma con ordinanza del 9/2/2016 depositata il
27/02/2016 nel procedimento tra:
STAR FOOD SRL;
– ricorrente –
contro
FRANCIA LATTICINI SPA;
– intimata –
sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Luigi Salvato, il
quale chiede che la Corte accolga l’istanza di regolamento d’ufficio
e dichiari la competenza della Sezione specializzata in materia di
impresa del Tribunale di Roma, pronunciando i provvedimenti
necessari per la prosecuzione del processo;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.p.a. Francia latticini ha ottenuto dal Tribunale di Latina un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 910.942,40 nei confronti della s.r.l. Star food, per crediti di natura commerciale.
La società Star food ha proposto opposizione al decreto, avanzando in quella sede anche una domanda riconvenzionale con la quale ha contestato che la società Francia latticini aveva tenuto un comportamento caratterizzato dall’abuso di posizione dominante, con conseguente domanda di nullità degli accordi intercorsi e di risarcimento del danno.
Il Tribunale, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto di non essere competente, per ragioni di materia, sulla menzionata domanda riconvenzionale ed ha indicato come competente la Corte d’appello di Roma, ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33.
2. Riassunto il giudizio davanti alla Corte romana, la stessa, con ordinanza del 27 febbraio 2016, ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza di cui all’art. 45 c.p.c., sul rilievo che la competenza dovrebbe spettare al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
I la osservato la Corte d’appello – dopo aver premesso che il regolamento di competenza è ammissibile, avendo ad oggetto una competenza funzionale – che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in base alle quali la competenza in unico grado della corte d’appello nelle cause di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, è stata sostituita da quella del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la relativa sezione specializzata prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1. Trattandosi di un giudizio cominciato nel 2014, deve trovare applicazione la nuova normativa, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che il regolamento venga accolto così come proposto, dichiarando la competenza per materia del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene il Collegio che la competenza vada regolata nel senso indicato dalla Corte d’appello di Roma.
Occorre innanzitutto osservare che il regolamento è ammissibile, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in quanto ha ad oggetto una competenza per materia.
Ciò premesso, la Corte rileva – in conformità alle argomentazioni della Corte di merito e del P.M. presso quest’Ufficio – che il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 1, lett. c), come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa indicate nel medesimo D.Lgs. n. 168, art. 1, fra cui quella presso il Tribunale di Roma. In coerenza con tale modifica, il citato D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, ha modificato anche l’art. 33, comma 2, suindicato, eliminando la competenza della corte d’appello prevista in precedenza ed introducendo quella del tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa.
Il complesso normativo ora richiamato si applica alla fattispecie in esame ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche indicate (fissata al 21 settembre 2012, v. sul punto l’ordinanza di questa Corte 8 aprile 2016, n. 6945).
2. Va pertanto dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa.
Non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara la competenza per materia del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016