Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22395 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22395

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21666/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

FARNESE n. 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 834/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 834/35/2016, depositata in data 16/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso, a carico del contribuente, stante la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi, per maggiori IRPEF ed addizionali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2009, a seguito di indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nel merito della pretesa impositiva (infondate le “eccezioni formali” pure sollevate), il contribuente aveva dimostrato che “i versamenti in contanti sul conto corrente n. (OMISSIS)” si riferivano allo stipendio netto annuo percepito in Svizzera per attività di cuoco, nonchè al “finanziamento decennale ottenuto nel 2007 per Euro 60.000,00” ed al versamento “per Euro 40.600,00 relativo allo stipendio percepito in Italia” per lavoro dipendente espletato presso una società, e che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi era “giustificata dal fatto che nell’anno in questione” lo stesso aveva “percepito solo redditi di lavoro dipendente”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis cip.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 4 e art. 61, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., art. 11 Cost., comma 6, avendo i giudici della C.T.R. reso una decisione avente motivazione apparente in ordine alla valenza della prova liberatoria offerta dal contribuente e comunque illogica.

2. La censura è infondata. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. U. 22232/2016: Cass. n. 16736/2007; Cass. 12915/2017). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R. ha ritenuto che il contribuente avesse dato idonea dimostrazione al fine di vincere la prova presuntiva fondante l’accertamento fiscale. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand’anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 36 (cfr. Cass. 5315/9015; Cass. 9105/2017).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, nonchè art. 2728 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto sufficiente la prova liberatoria offerta dal contribuente, pur non essendo sufficiente una deduzione (e relativa prova) generica e non puntuale.

4. Tale doglianza è fondata. La sentenza della C.T.R. non risulta conforme ai principi di diritto da ultimo espressi da questa Corte (Cass. 15857/2016: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”), non essendovi correlazione temporale tra i dati considerati dalla C.T.R., ai fini della valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, in relazione ai vari movimenti bancari contestati, e l’anno, 2009, oggetto dell’accertamento.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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