Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22395 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15745/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO PIO 44,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SACCHETTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCA PUSATERI, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., N.A., N.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2265/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Luca Pusateri difensore della ricorrente che si

riporta e chiede che la causa venga trattata in pubblica udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, G.E., N.A. e N.F. per sentirle condannare al risarcimento dei danni da lei patiti a causa di un’aggressione compiuta nei suoi confronti da G.E., aiutata dalle due figlie N.A. e F., per la quale aveva riportato varie lesioni personali con conseguente invalidità permanente.

Si costituirono in giudizio le convenute, invocando la legittima difesa e chiedendo il rigetto della domanda; la G. avanzò anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da lei patiti nella medesima colluttazione.

Il Tribunale accolse in parte la domanda principale, condannò G.E. e N.F., in solido, al pagamento della somma di Euro 19.157,85 oltre interessi, rigettò la domanda nei confronti di N.A. nonchè la domanda riconvenzionale della G. e regolò le spese.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale da M.G. ed in via incidentale da G.E., e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 ottobre 2014, ha rigettato l’appello principale, ha dichiarato inammissibile quello incidentale, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha compensato le spese del giudizio di appello tra la M. e la G., condannando la M. a rifondere le spese in favore di N.A. e N.F..

3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.G. con atto affidato a tre motivi.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; con il secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione del principio di ultrapetizione; con il terzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

5.1. I motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro strettamente connessi, sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La Corte d’appello, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, è giunta alla conclusione che, sulla base dell’espletata istruttoria, fosse da ritenere dimostrato che all’aggressione nei confronti della M. avevano preso parte solo la G. con la figlia F., mentre la figlia A. era rimasta estranea al fatto, intervenendo solo in un momento successivo per difendere la propria madre e separare le litiganti.

A fronte di tale motivazione, la ricorrente lamenta una presunta elusione della decisione emessa in sede penale ed un malgoverno delle prove.

E’ evidente, al contrario, che la pronuncia di estinzione del reato per remissione delle reciproche querele non assume alcun peso decisivo in questa sede, tanto più che, come osservato dalla Corte d’appello, nessuna attività istruttoria fu svolta in quella sede. Quanto al resto, è del tutto improprio il richiamo ad una presunta confessione di N.A., mentre tutte le restanti censure si risolvono nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, anche perchè la memoria depositata ribadisce argomentazioni già vagliate e sollecita la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA