Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22394 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21499/2016 proposto da:

S.F., in proprio ed in qualità di preteso Amministratore

di fatto della Società Ve.Co. s.c.a.r.l. in liquidazione,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI n. 46, presso

lo studio dell’avvocato RITA GRAZIA DELLA LENA, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALBERTO RIVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 804/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F., in proprio e quale preteso amministratore di fatto della Ve.Co. s.c. a r.l. in liquidazione, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 804/06/2016, depositata in data 12/02/2016, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di avvisi di accertamento emessi per IVA ed IRAP dovute in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti, limitatamente al difetto di prova della responsabilità del S. quale amministratore di fatto della società e responsabile delle violazioni fiscali contestate. I giudici della C.T.R., in accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno dichiarato “inammissibili i ricorsi introdotti da VECO scrl in liquidazione”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., mancando la parte motivazionale della decisione, “in senso fisico, cartaceo ed espositivo”.

2. La prima censura, di carattere pregiudiziale, è fondata, con assorbimento delle restanti.

Questa Corte ha già affermato che “è nulla per carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la sentenza d’appello, prodotta in copia autentica, che sia priva di una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, debba esser ritenuta tale sin dall’origine, allorquando la motivazione risultante dalle altre pagine presenti una frattura logico espositiva che non consenta di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione impugnata” (Cass. 17308/2002; Cass. 9488/2015).

Nella specie, la sentenza presenta soltanto la parte espositiva dello svolgimento del processo ed il dispositivo, difettando la parte centrale concernente la motivazione, in diritto, sull’accoglimento del gravame dell’Ufficio e va dichiarata pertanto nulla, essendo impossibile comprendere le ragioni giuridiche poste a base della decisione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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