Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22394 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15403/2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati

MARISA VITA e NICOLA PARAGLIOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., M. COMMERCIALE G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 953/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il

18/11/2014 e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. S.V. convenne in giudizio, al Giudice di pace di Napoli, la s.r.l. G.M. Commerciale e l’Aurora assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale nel quale la vettura di sua proprietà era stata urtata dalla vettura di proprietà della società M..

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, espletata prova per testi, rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da parte dell’attrice soccombente ed appello incidentale da parte della UGF Assicurazioni s.p.a. e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 2015, ha respinto l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato la S. al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, nonchè a quelle del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre S.V. con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il motivo lamenta il presunto travisamento dell’unica deposizione testimoniale e la mancata nomina di un c.t.u. per la piena comprensione della dinamica del sinistro.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è privo di fondamento.

La valutazione della prova per testi è un potere appartenente al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, tanto più che il ricorso neppure prospetta un’omissione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Quanto alla c.t.u., la pacifica giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto che l’avvalersi o meno dell’ausilio di un tecnico è un potere rimesso all’esercizio discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede, salvo che non si tratti di questione affrontabile solo con l’ausilio di un consulente; e non è questo il caso, poichè la sentenza ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover respingere la domanda risarcitoria.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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