Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22393 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.B.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio

dell’avvocato BRINDISI LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

STANISLAO GIAMMARINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LINGUITI

ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO MARINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.F.E. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. NICOLA

LOM0NAC0, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26.1.2010, depositata il 12/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Z.B.V. ricorre per la cassazione della sentenza n. 570/10 della Corte di appello di Salerno, pubblicata il 12.6.10 e notificata il 5.7.10, con cui, in parziale riforma della sentenza del tribunale di quel capoluogo ed in accoglimento dell’appello dispiegato da A. ed D.F.E., è stata rigettata l’opposizione da lui dispiegata avverso due decreti ingiuntivi (nn. 937/97 del 25.7.07 e 945/97 del 29.7.07) del Pretore di Salerno per canoni locatizi impagati, pronunciati in favore degli appellanti. Costoro resistono con separati controricorsi.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Z.B.V. sviluppa un unico, articolato motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, adducendo l’erroneità della diversa lettura, data dai giudici di appello, rispetto al primo giudice del materiale istruttorio raccolto e così la scorrettezza della conclusione di carenza di valida prova sulla pattuizione di un accordo determinativo del canone in misura di gran lunga inferiore a quello originario, nel quale esso ricorrente era subentrato.

4. – Mentre D.F.A. invoca – oltre all’infondatezza nel merito – anche profili di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., D.F.E. nega sussistano sia la violazione di legge che il vizio di motivazione.

5. – Il motivo è inammissibile. Benchè non possa trovare applicazione – a differenza di quanto sostenuto dalla controricorrente D.F.A. – la norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (abrogata a far tempo dal 4 luglio 2009 in relazione ai provvedimenti pubblicati – come quello per cui è causa – in data successiva) , con il ricorso lo Z. tende a conseguire, in modo invece del tutto precluso in questa sede, la rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità (giurisprudenza a dir poco consolidata; tra le ultime dei soli mesi più recenti, per tutte, basti un richiamo a Cass. 7733/11, 8726/11, 8744/11, 9135/11, 9144/11, 9322/11, 9414/11, 9659/11, 9672/11, 10718/11, 10992/11, 11297/11), per sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella operata dai giudici del merito:

essendo evidente che questi ultimi hanno invece, con motivazione non affetta da alcun palese vizio di congruità e logicità, dato analiticamente conto delle ragioni di complessiva inidoneità del materiale probatorio raccolto ai fini della prova di un accordo di modifica del canone locatizio. In tale contesto, risultano adeguatamente considerate anche le risultanze delle ricevute di pagamento, con riferimento alle illegittime prassi di elusione fiscale, mentre effettivamente le testimonianze, analizzate con metodico scrupolo, non consentono affatto di ritenere provata una specifica pattuizione tra tutte le parti dei due contratti di locazione in ordine ad una ben significativa riduzione del canone, anche in rapporto alle condizioni del mercato – pure messe in luce nella qui gravata sentenza – ed alla contraddittorietà delle versioni via via sottoposte dal locatario ai giudicanti.

6. – Pertanto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti, siccome separatamente costituitesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Z.B.V. al pagamento, in favore di D.F.A. e di D.F.E., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, dì cui Euro 200,00 per esborsi, per ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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