Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22393 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22489/2015 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI Soc. Coop. a r.l. IN

LIQUIDAZIONE e CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SALERNO n. 5, presso lo studio

dell’avvocato BALDASSARRE SANTAMARIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2514/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Coop. a r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2514/04/2015, depositata in data 30/04/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento emessa, a seguito di sentenza, divenuta definitiva. n. 12/06/2010 della C.T.R. del Lazio, di conferma della sentenza n. 357/17/2007 della C.T.P. di Roma, resa in giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del pregresso avviso di accertamento, per IRES ed ILOR dovute in relazione all’anno d’imposta 1985, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente (fondato sulla mancata considerazione del condono fiscale effettuato anche per l’anno 1985).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto, da un lato, che la cartella di pagamento, facendo seguito ad un accertamento divenuto definitivo per il formarsi di giudicato, poteva essere impugnata solo per vizi propri, e, dall’altro lato, che, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’accertamento, non erano state sollevate (dalla contribuente, la quale aveva “dato impulso” al giudizio tributario e che “era perfettamente a conoscenza della presentazione dell’istanza di condono”) “eccezioni di cessata materia del contendere, in forza di condono effettuato nel lontano 1993”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)”, avendo l’Amministrazione finanziaria l’obbligo, L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 2, di annullare l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento in autotutela ed i giudici di merito l’obbligo di verificare l’efficacia dell’istanza di definizione per condono, “in ogni fase e grado della lite”. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “la nullità della sentenza o del procedimento”, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo i giudici della C.T.R. pronunciato su motivo di appello concernente la rilevabilità d’ufficio della chiusura della lite fiscale pendente, in conseguenza del perfezionamento della procedura per la definizione automatica dei redditi. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, sulla medesima questione.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte (Cass. 14537/2008) ha già chiarito che “in tema di condono fiscale, configura una violazione del principio della intangibilità del giudicato, sancito dall’art. 2909 c.c., ritenere l’illegittimità della iscrizione a ruolo sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia sull’avviso di accertamento costituente il titolo dell’iscrizione medesima, senza tenere conto del passaggio in giudicato della successiva sentenza che ha suffragato l’integrale fondatezza della pretesa fiscale oggetto del menzionato accertamento; e tale violazione non può considerarsi esclusa in funzione dell’astratta facoltà dell’Ufficio di rimuovere l’imposizione in via di autotutela, trattandosi di facoltà del tutto estranea dalla logica del giudizio”. Ancora questa Corte (Cass. 16334/2014) ha ribadito che “in tema di condono fiscale, la definizione della causa del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, ex art. 2 quinquies, necessita di un provvedimento del giudice tributario dichiarativo della estinzione del giudizio”, e che (Cass. 25103/2014) “l’effetto estintivo della lite conseguente all’avvio della definizione automatica, di cui alla L. 31 dicembre 1991, n. 413, art. 34, non si produce qualora non sia stata esibita, nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento, copia della dichiarazione integrativa presentata all’Ufficio erariale”, cosicchè, in caso di prosecuzione del giudizio, che avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. per condono, l’effetto estintivo non si produce, rimanendo travolto dalla decisione di merito che, ove non tempestivamente impugnata, è suscettibile di passare in giudicato e di consolidare definitivamente il diritto in essa accertato, attesa la sua intangibilità, con piena legittimità della successiva iscrizione a ruolo effettuata sulla base dell’originario accertamento.

La C.T.R. ha correttamente affermato che, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, non era stata eccepita l’estinzione della lite per intervenuta definizione a seguito di condono (e la ricorrente neppure censura tale statuizione) e che quindi, per effetto del giudicato formatosi sulla fondatezza della pretesa tributaria, tale questione, concernente vizio dell’accertamento, non poteva essere più riproposta nel giudizio di impugnazione avverso la conseguente cartella di pagamento.

3. La seconda censura è del pari infondata, in quanto non vi è il vizio lamentato di omessa pronuncia su motivo di appello, avendo la C.T.R. esaminato la doglianza, respingendola.

4. Il terzo motivo è inammissibile, non essendo censurabile il vizio di “insufficiente motivazione”, alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e non essendo lamentato, in ogni caso, un vizio di “omesso esame di un fatto storico”, essendo oggetto del motivo una questione di puro diritto.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto ricorrente/Agenzia delle Entrate, mentre non v’è luogo a provvedere sulla loro liquidazione nel rapporto ricorrente, Equitalia Sud, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2017

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