Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22393 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15193/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LORENA BENELLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE ARTIGIANA F.LLI V.A. E P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1567/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 12/11/2014 e depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Lucia Zaccagnini, per il ricorrente, che si riporta

al ricorso e alla memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. B.M. convenne in giudizio B.A., davanti al Tribunale di Sanremo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di sua proprietà a causa di lavori eseguiti dal convenuto nel fondo confinante.

Si costituì il convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo unica responsabile dei danni l’impresa edile fratelli V. che aveva eseguito i lavori; la quale impresa si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u., accolse in parte la domanda e condannò la sola impresa V. al risarcimento dei danni per la somma di Euro 12.000, con il carico delle spese.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore B.M. e la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 10 dicembre 2014, in parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto in favore dell’appellante l’ulteriore somma di Euro 21.675, condannando l’impresa V. al pagamento della metà delle spese del grado, compensate quanto all’altra metà.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre B.M. con atto affidato a quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile quanto ai primi tre motivi ed accolto in riferimento al quarto.

5. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso si denunciano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’accertamento di nuove lesioni sul fabbricato, nonchè in ordine alla presunta inerzia del ricorrente ed alla responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori.

5.1. I motivi sono tutti e tre inammissibili, per le medesime ragioni. Trattandosi, infatti, di una sentenza soggetta al nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), i motivi non sono rispettosi dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, risolvendosi tutti nella contestazione della mancata ammissione di un supplemento di c.t.u. e nella insistenza su profili di merito, relativi all’entità dei danni patiti, che non sono evidentemente esaminabili in questa sede.

6. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla parziale compensazione delle spese tra il ricorrente e l’impresa V. nel giudizio di appello.

6.1. Il motivo è fondato.

La sentenza, infatti, non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni della compensazione; e poichè l’impresa V. è risultata soccombente, non vi sono ragioni per escludere la condanna della medesima al pagamento integrale delle spese del giudizio di appello.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile quanto ai primi tre motivi e debba essere accolto quanto al quarto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere in parte la proposta di decisione esposta nella relazione medesima.

I primi tre motivi, infatti, tendono tutti ad un nuovo e non consentito esame del merito, sicchè va confermata la relazione nel senso dell’inammissibilità dei medesimi.

Il quarto motivo di ricorso, invece, deve essere rigettato. Risulta infatti che l’odierno ricorrente, pur essendo vincitore in grado di appello nei confronti dell’impresa V., avendo la Corte d’appello riconosciuto in suo favore l’ulteriore somma di Euro 21.675, non ha visto integralmente accolta la propria pretesa, com’è dimostrato dalla circostanza che ha ritenuto di proporre ricorso per cassazione, fondato sui primi tre motivi, contestando la liquidazione dei danni. Ne consegue che l’accoglimento limitato dell’appello giustifica la decisione della Corte di merito di compensare nella misura di metà le spese di quel grado tra l’appellante e l’impresa V., con conseguente infondatezza del quarto motivo di ricorso ora in esame.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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