Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22392 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1470/2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

contro

C.G., C.T., C.D.M.N.,

tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUISA DELL’ORFANO, GINA DELL’ORFANO;

– controricorrenti –

nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

TRENITALIA S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale – ricorrenti

incidentali –

avverso la sentenza n. 620/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/07/2014 r.g.n. 112/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. gli eredi di C.P., dipendente della s.p.a. P.M. Ambiente (di seguito P.M.A.) e addetto stabilmente all’appalto di Trenitalia s.p.a., hanno agito per la condanna delle s.p.a. Trenitalia e P.M.A. al pagamento del TFR, delle differenze retributive e della competenze di fine rapporto maturate dal de cuius, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29,L. n. 1369 del 1960, art. 3 e art. 1676 c.c.;

2. Trenitalia, costituendosi in giudizio, ha chiesto accertarsi nei confronti dell’INPS, terzo chiamato in causa, il diritto a subentrare ex art. 1203 c.c., n. 3, nel credito del lavoratore relativo al TFR verso il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS;

3. il primo giudice, respinte tutte le eccezioni svolte dall’INPS (difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse di Trenitalia, improponibilità della domanda della quale comunque chiedeva il rigetto nel merito), ha condannato Trenitalia al pagamento, in favore degli eredi del lavoratore, del TFR e delle differenze retributive e ha accolto la domanda, svolta da Trenitalia, di accertamento del diritto, ex art. 1203 c.c., a subentrare nel credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS;

4. con il gravame principale l’INPS ha riproposto le eccezioni di improponibilità e inammissibilità per carenza di interesse e chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di surroga di Trenitalia nel diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia;

5. con appello incidentale condizionato Trenitalia ha chiesto accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione al disposto della L. n. 269 del 2006, sull’obbligo di accantonamento del TFR presso il Fondo di tesoreria INPS, e la riforma della condanna al pagamento del TFR maturato fino al 31.10.2003;

6. la Corte d’Appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l’appello principale e negato il diritto di Trenitalia a richiedere al Fondo di garanzia il pagamento del TFR che essa è tenuta a pagare agli eredi di C.P., quale committente per l’appalto di servizi, in base al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2;

7. la Corte territoriale, rigettando l’appello incidentale di Trenitalia, ritenuto il datore di lavoro unico obbligato al pagamento del TFR nei confronti del lavoratore, ha conseguentemente riconosciuto l’obbligazione del datore di lavoro – in quanto tale e non come adiectus solutionis causa – al versamento al Fondo di Tesoreria (istituito con L. n. 296 del 2006, presso l’INPS) delle quote di TFR maturate dall’1.1.2007 (a prescindere dal rilievo che non vi era prova del versamento al Fondo delle quote di TFR da parte della P.M.A.);

8. ancora, in accoglimento del gravame incidentale, la Corte di merito ha confermato la condanna di Trenitalia al pagamento dei debiti della P.M.A. nei confronti del lavoratore, e nella specie degli eredi, limitatamente al TFR maturato fino al 31.10.2003, quale committente obbligata con vincolo di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2;

9. di tale sentenza Trenitalia s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui hanno resistito, con controricorso, C.G. ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, eredi di C.P.;

10. l’Inps ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, ulteriormente illustrato con memoria, cui Trenitalia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

11. l’eccezione di giudicato interno sulla pretesa fatta valere dagli eredi del lavoratore nei confronti di Trenitalia s.p.a., formulata dagli eredi del lavoratore, è da accogliere in continuità con i precedenti di questa Corte, nella medesima vicenda ora all’esame della Corte (v., da ultimo, Cass. n. 1654 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

12. nel caso in rassegna, l’appello principale dell’Inps non contestava la responsabilità di Trenitalia verso i lavoratori quale presupposto della garanzia, e quindi l’an o il quantum della sua obbligazione verso il creditore del TFR, ma l’esistenza della propria posizione di garanzia;

13. l’interesse da parte dell’obbligato Trenitalia a proporre l’appello (pur qualificato come incidentale condizionato) nei confronti degli eredi del lavoratore-creditore per negare il proprio obbligo nei loro confronti era sorto, dunque, non già dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non poteva essere proposto nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (v., in termini, Cass. nn. 19286 del 2009 e 17030 del 2017);

14. questa Corte ha già chiarito (v., fra le altre, Cass. n. 17030 del 2017, Cass. n. 50 del 2009) che nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno;

15. neppure può, nel caso, dubitarsi della scindibilità delle due cause, considerata la diversità di titoli tra la domanda per il pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente dell’appaltatore e, nella specie, gli eredi) verso l’obbligato (committente dell’appalto) e la domanda di garanzia impropria proposta dal debitore (committente) verso il terzo chiamato (Inps), quest’ultima oggetto dell’appello principale;

16. non è di ostacolo al rilievo, in questa sede, dell’inammissibilità dell’appello incidentale, al fine di ritenere l’inammissibilità dei motivi qui proposti, il fatto che di tale questione non vi sia cenno nella sentenza gravata, che ha rigettato, nel merito, l’appello incidentale condizionato, considerato che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 16979 del 2019) hanno chiarito che la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità (v. anche Cass. n. 13427 del 2001, Cass. n. 15705 del 2006 e Cass. n. 1188 del 2007);

17. l’inammissibilità, per giudicato interno, travolge i motivi di censura inerenti all’obbligo della committente al pagamento dei trattamenti retributivi e del TFR al lavoratore dipendente dell’appaltatore (e, nella specie, agli eredi del lavoratore) e i relativi capi della sentenza impugnata divenuti irretrattabili;

18. Trenitalia s.p.a. con il primo motivo del ricorso principale, denunziando plurime violazioni di legge (art. 1203 c.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2 di attuazione della Direttiva Cee 80/987/CEE del 20.10.1980 e 2008/94/CE del 22.10.1998 e dell’art. 3 Cost.), censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non possa escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c.;

19. il motivo è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (v., fra le altre, Cass. n. 6361 del 2017, Cass. nn. 10543 e 10544 del 2016; fra le più recenti, v. Cass. nn. 9669 e 9752 del 2019 e nn. 33, 34 e 1655 del 2020), che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della società committente non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2;

20. è stato in proposito rilevato che il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale;

21. pertanto, nei suoi confronti, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 28061 del 2013 e numerose successive conformi);

22 per tale ragione è stato escluso che Trenitalia s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito, ed è stato chiarito che, per effetto di ciò, vengono meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, sicchè quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo avente diritto), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. nn. 10543 e 10544 del 2016 cit.);

23. con il secondo motivo, deducendo plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 2120 c.c. e agli artt. 112,329,324 c.p.c. e all’art. 2909 c.c.; della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-757, D.M. 30 gennaio 2007), la società eccepisce il giudicato interno sul diritto di surrogarsi nei confronti dell’INPS, anche nella diversa qualità di gestore del Fondo di Tesoreria, in base al rilievo che la statuizione del giudice di primo grado – di accertamento del diritto di Trenitalia a richiedere al Fondo di Garanzia e di Tesoreria presso l’INPS la somma corrisposta a titolo di TFR in forza del capo di condanna indicato sub 1 – non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’INPS che, con il gravame, aveva omesso ogni riferimento al Fondo di Tesoreria;

24. il motivo è da rigettare;

25. la sentenza del Tribunale che, per quanto ora rileva, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento svolta da Trenitalia nei confronti dell’INPS, terzo chiamato in causa, ed è stata fatta oggetto di appello da parte dell’INPS sicchè non si era formato comunque il giudicato in ordine ai suoi presupposti costitutivi – il preteso diritto della committente a sostituirsi agli eredi del lavoratore nell’erogazione della prestazione dovuta per trattamento di fine rapporto nei confronti dell’INPS quale gestore del Fondo di garanzia e, dal 1 gennaio 2007 del Fondo di Tesoreria – che sono stati riesaminati, per intero, dalla Corte di merito;

26. la c.d. minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico;

27. ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (v., in vicenda analoga a quella ora all’esame della Corte, Cass. n. 31837 del 2019);

28. il terzo mezzo, incentrato sulla denuncia di violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3, per avere la Corte di merito affermato la responsabilità solidale di Trenitalia con P.M.A. per le quote di TFR maturate anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, in forza della L. n. 1369 del 1960, art. 3, è inammissibile per il formarsi del giudicato interno, come già premesso, sulla domanda per il pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente dell’appaltatore e, nella specie, gli eredi) verso l’obbligato (committente dell’appalto);

29. è da rigettare il quarto motivo con il quale, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 296 le 2006, art. 1, commi 755-757, del D.M. 30 gennaio 2007, in relazione all’art. 2120 c.c. e al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, si assume l’estraneità della società al pagamento delle quote di TFR maturate a far data dal 1 gennaio 2007, per essere la relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non del datore di lavoro – appaltatore;

30. alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, v. Cass. n. 3630 del 2020), per il pagamento di quote del TFR maturate dopo il 1 gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di TFR, costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr., in tale senso Cass. n. 1655 del 2020 e i precedenti ivi richiamati);

31. ne consegue che Trenitalia s.p.a. non poteva limitarsi a sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dal 1 gennaio 2007, ma avrebbe dovuto dedurre di avere allegato e provato, nel giudizio di merito, i versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (P.M.A. s.p.a.), il che non è avvenuto nel caso in esame;

32. infine, è inammissibile, sia per il giudicato interno formatosi sulla domanda svolta dagli eredi del lavoratore nei confronti di Trenitalia, sia perchè inerente a profili non emergenti dalla motivazione della sentenza impugnata, il quinto motivo incentrato sulla pretesa inapplicabilità della disciplina della responsabilità solidale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, a Trenitalia s.p.a. in ragione della sua affermata natura pubblicistica;

33. la sentenza impugnata ha, dunque, correttamente deciso la questione di diritto ed è, pertanto, immune da censure;

34. va, pertanto, rigettato il ricorso principale, restando assorbito l’incidentale condizionato dell’Inps fondato sull’assunto della improponibilità della domanda nei confronti di esso Istituto per difetto di domanda amministrativa e della carenza di interesse ad agire da parte di Trenitalia s.p.a.;

35. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono regolate secondo soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;

36. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna Trenitalia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore dell’INPS e degli eredi di C.P., rispettivamente in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Gina e Luisa Dell’Orfano dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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