Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22392 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14766/2015 proposto da:

D.F.O., D.F.P., quali eredi del defunto genitore

D.F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO,

10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI,

rappresentati e difesi unitamente di disgiuntamente dagli avvocati

ARMANDO CROCE e MICHELE ALOIS, giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1870/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 16/04/2014 e depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Alessandro Orsini (delega verbale Avvocato Armando

Croce), per i ricorrenti, che insiste per l’accoglimento e si

riporta alle memorie.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’, stata depositata la seguente relazione.

“1. D.F.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, D.M.N. e M.L., chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di affittuario coltivatore diretto, in relazione ad un terreno che la M. aveva venduto al D.M. asseritamente in violazione del suo diritto di prelazione, in quanto la vendita non era stata preceduta dalla notifica di un idoneo preliminare.

Si costituirono entrambi i convenuti, eccependo il D.M. la decadenza dell’attore dal diritto di prelazione e chiedendo entrambi il rigetto della domanda.

Interrotto il processo a causa della morte della M. e riassunto nei confronti dell’erede L.F., il Tribunale accolse la domanda, dichiarò il D.F. surrogato nella posizione di acquirente del fondo oggetto di vendita, dichiarò l’estromissione del L. e condannò il D.M. al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dal D.M. in via principale e dal D.F. in via incidentale (per ultrapetizione) e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 aprile 2014, ha accolto l’appello principale, ha respinto quello incidentale e, in riforma della decisione del Tribunale, ha respinto la domanda di riscatto, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono D.F.P. e O., in qualità di eredi del defunto padre G., con atto affidato a due motivi.

Resiste D.M.N. con controricorso.

L.F. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8.

5.1. Il motivo non è fondato.

Si osserva che l’originario attore ha proposto domanda di riscatto, sull’assunto di non aver ricevuto una valida comunicazione del preliminare. La Corte d’appello, invece, ha compiuto due decisive affermazioni: 1) che il preliminare era stato trasmesso regolarmente al D.F., anche se con una lieve diversità nell’identificazione dell’esatta estensione del terreno rispetto alla comunicazione di esercizio della prelazione da parte del D.F. stesso; 2) l’attore, però, era da ritenere decaduto dal diritto di prelazione in quanto, a fronte di una denuntiatio dell’11 luglio 1995, aveva comunicato la propria accettazione solo in data 8 settembre 1995, cioè oltre il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4. Sicchè è evidente che, nell’assunto della Corte di merito, il diritto di riscatto non poteva essere esercitato in quanto il retraente era decaduto dal diritto di prelazione.

A fronte di siffatto impianto argomentativo, il motivo di ricorso non contesta affatto la tardività dell’atto di esercizio della prelazione, ma invoca una presunta inidoneità della comunicazione in ordine all’esatta identificazione del bene, che è smentita dalla sentenza in esame la quale ha avuto cura di precisare che nell’atto (tardivo) di accettazione il D.F. aveva dichiarato di voler esercitare la prelazione in riferimento al fondo da lui condotto in affitto, con ciò evidentemente escludendo ogni possibile confusione nell’identificazione esatta del fondo da riscattare.

Il motivo, quindi, è del tutto inidoneo a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, sostenendo che vi sarebbe stato un errore nell’identificazione della persona indicata come promissario acquirente (cioè il D.M.).

6.1. Il motivo è inammissibile.

Non risulta dal tenore del ricorso, infatti, che la questione, pur posta al giudice di primo grado, sia stata oggetto di impugnazione davanti alla Corte d’appello, tanto più che il D.F. aveva anche proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado. Sicchè la questione non è più esaminabile in questa sede.

7. Si ritiene, pertanto, chè il ricorso vada trattato) in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti hanno depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, tanto più che la memoria depositata si risolve nell’integrale ripetizione delle argomentazioni del ricorso.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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